Nelle società di capitale, la quantità di azioni possedute rappresenta di regola anche la misura dei diritti corporativi e patrimoniali spettanti a socio. Risulta quindi naturale che la legge sancisca il diritto di ogni azionista, nel momento in cui si emettono nuove azioni, a mantenere la medesima proporzione della sua quota di partecipazione alla società, conferendogli un diritto di precedenza. Esso rappresenta il diritto di opzione, esistente anche se la deliberazione non lo menziona: esso, infatti, prescinde dalla categoria delle azioni possedute e di quelle oggetto di nuova emissione.
L’art. 2441 co. 1 dispone che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Per dar modo a tutti i soci di esercitare il diritto di opzione occorre procedere all’offerta di opzione, consistente nella pubblicazione, mediante deposito presso il registro delle imprese, di un avviso contenente l’indicazione del termine (di decadenza) fissato dall’assemblea per il relativo esercizio (co. 2). La legge prevede anche la possibilità che i soci, i quali esercitano il diritto di opzione, possano esercitare un diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate (co. 3), sempre seguendo il criterio proporzionale. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati quest’ultimo meccanismo non si applica e i diritti di opzione esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione.
Ogni deliberazione di aumento del capitale è ovviamente soggetta alla norma generale (art. 2436) che vuole l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le modifiche statuarie, accompagnata dal deposito del testo aggiornato dello statuto.
L’art. 2444, al fine di tutelare la posizione dei terzi, dispone che nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito (co. 1). Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (co. 2).
Opzione indiretta delle azioni delle società per azioni
L’art. 2441 co. 7 vuol prendere atto di un sistema di emissione di nuove azioni seguito in pratica e consistente nell’accordo preventivamente preso con un intermediario (es. banca, società finanziaria) che si impegna a sottoscrivere per intero l’aumento e a collocare poi i titoli sul mercato. Se l’intermediario assume anche l’impegno di offrire ai vecchi azionisti i nuovi titoli assicurando loro il rispetto del diritto di opzione, questo non si considera escluso o limitato , ma semplicemente rimandato (opzione indiretta). Perché questa disposizione sia applicabile, tuttavia, occorre che l’operazione sia posta in essere con un intermediario particolarmente qualificato: la norma, infatti, richiede che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da soggetti controllati dalla Consob.
Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e, comunque, fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, l’intermediario non può esercitare il diritto di voto. Per quanto riguarda la percezione degli utili eventualmente distribuiti, invece, sembra possibile una qualche disciplina convenzionale.