Nella codificazione del 1942 si diede autonomia al codice della navigazione il cui art 1 attribuisce la prevalenza assoluta delle norme del codice nonché delle leggi, regolamenti ed usi sulla materia e quelle definibili con analogia rispetto al C.C. Di conseguenza la norme di diritto commerciale si pongono formalmente in posizione di subordinazione, ma sostanzialmente il discorso non è poi così, in quanto spesso i due codici regolano dei fenomeni uguali sotto punti di vista diversi, quindi la disciplina speciale contenuta nel codice della navigazione non esclude quella dettata dal C.C. ma a questa si aggiunge.

Si pone quindi la domanda se sia necessario o meno un coordinamento: esso non si pone in considerazione per quei rapporti che si concretano nell’esercizio della navigazione ma che non si inseriscono in un’attività imprenditrice, mentre un collegamento è necessario quando l’esercizio della navigazione formi oggetto dell’attività imprenditrice e in base a ciò bisognerà fondamentalmente applicare nel campo della navigazione lo statuto dell’imprenditore.

Tuttavia esiste anche lo statuto particolare dell’armatore e dell’esercente nonché delle società di armamento nel codice della navigazione: questi potrebbero ex art 1 codice della navigazione sostituire lo statuto dell’imprenditore. Il dubbio però si risolve perché si tratta di fenomeni diversi in quanto il c. n. descrive l’impresa come semplice esercizio di nave o aeromobile e prescinde da caratteri precipui che portano a definire l’impresa economica a cui sia applicabile lo statuto dell’imprenditore. Di conseguenza il diritto commerciale potrà entrare nel diritto della navigazione quando ci siano imprese economiche che nel campo della navigazione si attuino.

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