Oggi non si può dire che il diritto commerciale sia un diritto speciale in contrapposizione al diritto generale cioè il diritto civile. E’ chiaro che ci saranno norme speciali per singoli istituti accanto a norme generali ma ciò non genera contrapposizione bensì esclusivamente una inserzione della disciplina particolare in quella generale e quindi applicazione del principio valido sempre per cui la norma speciale/eccezionale prevalga su quella generale: il diritto commerciale appare quindi oggi come un complesso di norme che regola una speciale categoria di rapporti privati

Oltre a ciò ,il diritto commerciale è ricompreso in quello civile, quindi non ci può esser contrapposizione. Fra l’altro nel sistema dei codici abrogati c’era l’art 1 codice di commercio che fissava una assoluta prevalenza della norma commerciale su quella civile per cui addirittura in caso di lacune (per mancanza di norme commerciali scritte o consuetudinarie) nel campo del diritto commerciale si doveva far ricorso, per opinione comune, a applicazione analogica di norme commerciali: tutto ciò è stato cancellato dalla inserzione nel C.C. delle norme che regolano i rapporti commerciali (mentre tutta la separazione rimane nel codice della navigazione).

Le norme commerciali sono poste sullo stesso piano delle altre norme che regolano rapporti commerciali: prima gli usi commerciali prevalevano ex art 1 codice di commercio, rispetto alle norme che nel sistema dei codici abrogati erano ricomprese nel diritto civile. L’unico criterio di prevalenza oggi applicabile alle norme commerciali è quello generale di specialità o eccezionalità della norma,il diritto commerciale è quindi oggi un complesso di norme che regola una speciale categoria di rapporti privati,complesso di norme che si pone sullo stesso piano di quelle contenute nel codice civile e da queste si differenzia per la specialità della materia regolata quindi in relazione al contenuto e non invece da un punto di vista formale.

Con questo discorso decade la possibilità di dimostrare l’autonomia del diritto commerciale sotto il profilo formale: ma potrà esser dimostrato sotto il profilo sostanziale cioè sotto il profilo della particolarità del fenomeno regolato che si traduce inevitabilmente in una specializzazione e differenziazione della disciplina giuridica. In base a ciò si può dire che permane una scienza del diritto commerciale accanto a quella del diritto civile proprio perché tra i due tipi di istituti dei due gruppi permane una differenza di posizione. Il compito della scienza del diritto commerciale sarà quello di studiare i rapporti economici nella loro posizione funzionale e quindi in posizione dinamica e non statica.

Un sistema del diritto commerciale attualmente deve esser costruito attorno alla figura dell’imprenditore commerciale. In base a questa definizione ci sono atti come ad esempio assicurazione, operazioni bancarie che ontologicamente richiedono la figura dell’imprenditore ma ce ne sono altri come vendita mobiliare, titoli di credito, trasporto che possono attuarsi anche fuori dall’impresa: per questi atti la collocazione in un sistema di diritto commerciale appare discutibile. Ora l’inclusione o esclusione dal sistema commerciale appare prerogativa dell’autore: ci sono temi che la dottrina commercialistica classica ha appurato, ma altri vengono inclusi a piacimento. Per i rapporti di organizzazione, Ferri li considera inerenti al programma.

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