a libertà di iniziativa economica significa anche libertà di utilizzazione delle conoscenze e delle esperienze già acquisite. Essa trova un limite in certe posizioni di esclusività (diritti di autore, di brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli) che l’ordinamento assicura a chi ha per primo contribuito con la sua attività creativa in vari campi ad incrementare conoscenze ed esperienze destinate a diventare comune patrimonio di tutti. Non è chiaro il fondamento sistematico di questa posizione di esclusività: legge e dottrina oscillano tra i 2 istituti fondamentali (proprietà e monopolio) che hanno la caratteristica di assicurare la posizione di esclusività quindi si parla di proprietà letteraria, artistica, industriale e di diritto di privativa. La dottrina, seguendo una legislazione in particolare anglosassone, ha creato la categoria dei beni immateriali, in cui ha inquadrato creazioni intellettuali e ha continuato a considerare come diritti di proprietà il diritto dell’autore alla sua creazione. Nel Codice Commerciale però i diritti sulle opere d’ingegno e sulle invenzioni industriali sono regolati nel titolo nono del libro di lavoro quindi in sede di regolamentazione dell’attività economica (dove si specifica che questo diritto fa si che per l’autore dell’opera spetta il diritto esclusivo di pubblicarla e usarla economicamente in ogni forma e modo rispettando limiti di legge (2577) mentre non c’è alcun cenno nella parte sulla proprietà.