Persone fisiche. Imprenditore si diventa all’inizio dell’attività imprenditrice ma è necessario stabilire quando comincia l’esercizio effettivo dell’attività economica. Il problema è quello di stabilire in concreto quando questa situazione si possa ritener realizzata cioè quando si determinano in concreto le conseguenze che la legge ricollega all’inizio dell’impresa (vedi “STATUTO GENERALE”). Una dottrina aveva ritenuto di distinguere tra atti di organizzazione (diretti con l’organizzazione dei beni e attività lavorative a creare l’impresa cm organismo economico: ma per quella dottrina erano solo atti preparatori) e atti dell’organizzazione (atti in cui si concreta l’attività economica dell’imprenditore nel settore prescelto e che presuppongono creata l’organizzazione imprenditoriale: solo compiere questi ultimi portava a divenir imprenditore). Per Ferri questa distinzione non ha rilievo, sia perché non sono individuabili come fasi distinte quella della creazione dell’organismo economico e quella della sua utilizzazione, essendo l’attività costituita da una serie indefinita di atti coordinati ed unificati in funzione di un fine economico unitario. Inoltre anche gli atti di organizzazione sono necessari all’inizio dell’attività in quanto l’organizzazione è l’elemento con cui l’attività diviene attività economica organizzata. Allora quando siano stati posti in essere concreti atti di organizzazione diretti al procacciamento delle attività lavorative e dei beni strumentali è manifesta la volontà del soggetto verso l’esercizio di un’attività economica organizzata che segna l’inizio dell’attività imprenditrice anche se non siano stati posti in essere gli atti dell’organizzazione. (se si sono richieste le licenze e comprato il macchinario c’è attività imprenditrice anche se i prodotti non sono ancora stati fatti e venduti): questa è la differenza tra nozione d’imprenditore ex 2082 C.C. e quella di commerciante ex art 8 C.Comm.
Pers giuridiche, organizzazioni sociali non riconosciute con scopo iniziale determinato e determinabile. Per esse non è necessario stabilire l’inizio effettivo dell’attività economica, perché l’elemento professionale è insito nel loro stesso scopo istituzionale e non ha bisogno d’esser aliunde.
Società ed ente pubblico economico. Essi sono imprenditori per la loro costituzione in quanto l’esercizio dell’impresa è la ragione stessa della loro esistenza e scopo dell’attività.
Bisogna poi precisare i rapporti che nel sistema del C.C. sussistono tra società ed impresa. Società ed impresa si pongono su di un piano diverso: il parallelo non si pone tra società ed impresa ma tra società ed imprenditore. Nel sistema del nostro codice l’organizzazione sociale è sempre imprenditore e la società altro non rappresenta che una forma collettiva dell’esercizio dell’impresa. Il collegamento società impresa è necessario per la nozione di società che dà il codice. Non vale rilevare che nella nozione di società posta dall’art 2247 non si riaffermano tutti gli elementi su cui si basa la nozione d’imprenditore né tantomeno che non si parla di esercizio di attività economica non accennando niente circa l’elemento della professionalità né all’elemento dell’organizzazione. Difatti circa l’elemento della professionalità questo è insito nel fatto stesso della costituzione per l’esercizio dell’attività economica a scopo di lucro. Circa quello dell’organizzazione nelle società la creazione della organizzazione sociale è ritenuta sufficiente dimostrazione dell’esistenza di un’organizzazione economica produttiva.
Altre persone giur private. Queste non possono assumere la qualifica ma è necessario l’esercizio effettivo dell’attività economica come per le persone fisiche.