La categoria delle società di persone comprende la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.  La società semplice è il tipo di società creato per l’esercizio di una attività qualificata dalla legge come non commerciale e quindi riservata alla società agricola.  Infatti la società semplice potrebbe trovare applicazione al di fuori dell’agricoltura solo:

a) nelle società occasionali se le considerassimo, cosa non possibile per i motivi sopra messi in luce come società

b) alla piccola impresa qualora non si consideri come attività commerciale quella della piccola impresa (es. artigiani e piccoli commercianti).

Ciò sarebbe possibile solo se ai fini di qualificare come commerciale una attività si avesse riferimento non solo la natura dell’attività ma anche la struttura organizzativa attraverso la quale essa si esplica.  La società semplice si differenzia dalle altre società personali essenzialmente per il fatto che per essa non è prevista la pubblicità dichiarativa ma solo una forma di pubblicità notizia che si realizza attraverso l’iscrizione ad una sezione speciale del registro delle imprese.  Se infatti l’ordinamento prevede la pubblicità dichiarativa per le sole imprese commerciali la mancata soggezione a tale pubblicità della società semplice si spiega con la non commercialità del suo oggetto anche se le imprese non commerciali possono volontariamente assoggettarsi a tale regime di pubblicità costituendosi secondo uno degli altri tipi di società personale.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità nella società semplice, attraverso un accordo nel contratto sociale,  è possibile la limitazione della responsabilità per i soci che non agiscono che però deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei pena l’inopponibilità della stessa ai terzi che non ne avevano conoscenza. Ne deriva che nella società semplice tutti i soci possono essere solidalmente e illimitatamente responsabili (come nella società a nome collettivo) o solo i soci che agiscono possono essere solidalmente e illimitatamente responsabili (come nella società in accomandita semplice).

La società in nome collettivo si caratterizza  per il fatto che tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali in quanto un eventuale patto contrario non avrebbe effetto nei confronti dei terzi ma poiché ciò è possibile anche per la società semplice la differenza tra le due società deve essere trovato in altri due elementi, rispettivamente la commercialità dell’oggetto della società e la soggezione ad un regime di pubblicità dichiarativa.  Infatti nel campo della attività commerciale (e al di fuori del settore agricolo) una società che si caratterizzi per la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è necessariamente una società in nome collettivo.

D’altro canto abbiamo visto come una società che eserciti una attività non commerciale e sia caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è una società in nome collettivo solo se siano rispettate tutte le formalità richieste dalla legge per la costituzione di questo tipo di società e pertanto una società non registrata che eserciti una attività non commerciale è una società semplice e non una società in nome collettivo irregolare. La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che hanno responsabilità illimitata e solidale e i soci accomandanti che hanno responsabilità limitatamente alla quota conferita.

Il diverso regime si spiega con il fatto che solo i primi hanno poteri di amministrazione (che invece nelle società semplici e nelle società in nome collettivo spettano a tutti i soci) mentre i secondi hanno solo potere di controllo essendo posto per essi il divieto di ingerirsi nella gestione della società (e nel caso di violazione di tale divieto anche su di essi incomberebbe una responsabilità illimitata e solidale). La società in accomandita semplice e quella per azioni non sono due aspetti di una unica società in quanto la prima costituisce una modificazione della società in nome collettivo, la seconda della società per azioni.

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