Il D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita e l’avvio di un’impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state definite con il D.P.C.M. 6 maggio 2009. Tale comunicazione, vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
Tale semplificazione è affidata, dunque, ad una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle imprese, l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La suddetta comunicazione diventa unico adempimento anche per le modifiche e le cessazioni delle imprese.
Il D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009 ha previsto che vi sia un periodo sperimentale di utilizzo della comunicazione unica, dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, arco temporale in cui è stato possibile avvalersi della nuova comunicazione unica oppure, in via alternativa, delle precedenti procedure. Dal 1° aprile 2010, invece, è divenuto obbligatorio utilizzare esclusivamente la comunicazione unica.
Ulteriori novitĂ sono state introdotte dal D.Lgs. 26-3-2010, n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attivitĂ economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
La direttiva prevede una serie di misure di semplificazione amministrativa in base alle quali gli Stati membri dovranno semplificare le procedure e le formalitĂ relative all’accesso e all’esercizio delle attivitĂ relative ai servizi, in particolare attraverso:
— l’istituzione di Sportelli unici presso i quali il prestatore può espletare tutte le formalitĂ necessarie per esercitare la propria attivitĂ ;
— l’obbligo di rendere possibile l’espletamento di tali procedure per via elet¬tronica;
— l’eliminazione di ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.
In sostanza, quindi, per avviare un’attivitĂ economica sarĂ sufficiente presentare al nuovo Sportello unico o alle Camere di commercio la dichiarazione di inizio di attivitĂ per l’avvio dell’ esercizio, senza dover attendere l’autorizzazione delle autoritĂ competenti (Stato, regioni, enti locali).
Potranno essere imposte delle restrizioni all’accesso ed esercizio di un’attivitĂ economica o professionale solo in funzione dell’ordine pubblico, della tutela dei consumatori o dei lavoratori (oltre che nel rispetto dei criteri di proporzionalitĂ e non discriminazione).