Secondo l’art. 2354 co. 1 i titoli azionari possono essere  nominativi o al portatore a scelta del socio, se lo statuto e le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Attualmente, tuttavia, le uniche azioni al portatore eccezionalmente consentite sono quelle di risparmio e quelle emesse dalla SICAV. In ogni caso, non possono essere emessi titoli al portatore quando lo statuto sottoponga a particolari condizioni il loro trasferimento (art. 2355 bis) e fintanto che le azioni non siano interamente liberate (art. 2354 co. 2).

Quanto alle modalità di circolazione:

  • rispetto alle azioni al portatore (art. 2355 co. 2) viene ripresa la regola dettata dall’art. 2003 co. 1, per i titoli di credito, la quale stabilisce che le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna della cosa.

Sono tuttavia applicabili anche l’art. 2003 co. 2, secondo il quale il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo, e l’art. 2006 co. 1, per cui non è ammesso l’ammontare dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

  • rispetto alle azioni nominative, invece, il discorso di complica, in quanto l’art. 2355, ispirato alle regole generali dettate per i titoli di credito nominativi (artt. 2022 e ss.), rispende le due modalità ivi prescritte:
    • secondo la regola generale il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata (art. 2355 co. 3), la quale, tuttavia, deve essere anche datata e piena, ossia contenente l’indicazione del giratario.

L’art. 2355 prosegue statuendo che il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, essendo comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali. Il cessionario delle azioni, quindi, può esercitare i diritti in questione sulla base della semplice esibizione delle azioni a lui regolarmente girate.

  • in base alla seconda modalità (art. 2355 co. 4) il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’art. 2022, ai sensi del quale il trasferimento del titolo nominativo avviene mediante una duplice annotazione del nome dell’acquirente, tanto nel registro dell’emittente, quanto sul titolo (transfert). Tale duplice annotazione avviene ad opera degli amministratori della società, oppure, per quanto riguarda l’annotazione sul titolo, ad opera di intermediari autorizzati.

Il risultato cui si giunge, comunque, in entrambi i casi, è che il cessionario finisce per figurare intestatario tanto sull’azione (con l’apposizione della girata o dell’annotazione oppure con la sostituzione del titolo), quanto sul libro dei soci. La differenza sta nel fatto che, mentre nel caso di trasferimento per girata questa è sufficiente per legittimare l’acquirente all’esercizio dei diritti sociali corrispondenti, nel caso di trasferimento non eseguito mediante girata appare a tal fine necessaria la duplice annotazione.

Quando il titolo circoli per girata, può accadere che più girate si susseguano prima che il titolo sia esibito alla società per l’iscrizione nel libro dei soci o anche per l’esercizio di un qualche diritto. In questo caso, nel libro stesso verrà iscritto il nome dell’ultimo giratario.

 Ci si chiede se le formalità ora indicate rappresentino le sole modalità attraverso cui si operi il trasferimento della partecipazione o se si possa ritenere che esse convivano, senza escluderle, con quelle generali relative al passaggio della proprietà, secondo le quali le cose mobili si trasferiscono con il semplice consenso. La questione resta aperta. Ove la risposta, come sembra, possa essere affermativa, si dovrebbe ritenere ammissibile il trasferimento della proprietà senza il compimento delle formalità sopra descritte, che potrebbero essere necessarie soltanto al fine del trasferimento della legittimazione.

La delicatezza della questione, comunque, si manifesta ogni qual volta soggetti diversi rivendichino la proprietà dell’azione, l’uno per aver contratto l’acquisto e l’altro per aver conseguito il possesso ed il transfert.

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