Precisare il fondamento della disciplina della concorrenza sleale  è necessario per spiegare i rapporti tra il 2598 e il 2043. Inizialmente l’atto di concorrenza sleale  fu inquadrato nella categoria dell’atto illecito e la conseguenza di ciò fu la ricerca del bene (per alcuni diritto della personalità, per altri diritto patrimoniale) protetto dalla norma, il cui sacrificio/lesione poteva provocare responsabilità dell’imprenditore. Questa impostazione aveva però l’ostacolo insuperabile per cui la protezione di questo bene sussiste in certe ipotesi e non sussiste in altre. Questo bene può esser sacrificato con atti di concorrenza realizzati con il rispetto della correttezza professionale e solo nel caso in cui l’imprenditore usi mezzi scorretti la legge interviene con sua tutela. Ora l’art 2598 ha come fondamento quello di intervenire davanti l’antigiuridicità di un comportamento e non davanti la lesione di bene: l’ordinamento valuta i comportamenti suscettibili di interferire nella sfera giuridica altrui (allora idoneità del mezzo = giuridicità del comportamento). Il 2043 prevede invece la colpevolezza senza che ci sia necessariamente responsabilità. Mediante la repressione della concorrenza sleale la legge vuole assicurare che la competizione si attui rispettando regole che devono presiedere alla gara e interviene quando un partecipante intenda sottrarsi alla gare stessa prima che dia conseguenze dannose verso i competitori.

Pratiche commerciali sleali

Presupposto di un sistema concorrenziale non è evidentemente soltanto la libertà di iniziativa economica degli imprenditori,ma anche libertà di scelta dei consumatori medesimi. Fan quindi parte delle regole del gioco anche quelle che considerano la posizione dei consumatori e in particolare quelle che assicurano che la loro libertà di scelta non venga alterata.

Lascia un commento