Articolo 2257:
- co. 1: chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Dall’interpretazione di questo comma risulta evidente che il legislatore non considera sufficiente che l’alienante dell’azienda, per eseguire la prestazione, consegni all’acquirente il complesso dei beni che pur costituisce, secondo l’art. 2555, l’oggetto del contratto. L’alienante, infatti, deve anche provvedere alla tutela dell’avviamento, che viene considerato una componente dell’azienda, sebbene esso non sia un bene di per sé, quanto piuttosto una qualità del complesso.
La dottrina distingue tra avviamento oggettivo, aderente ai beni nella loro organizzazione, e avviamento soggettivo, legato alla persona dell’imprenditore e alle sue qualità personali: è con riferimento a quest’ultimo che la legge imporrebbe il divieto di concorrenza.
- co. 2: il limite temporale al divieto della concorrenza (cinque anni) viene mantenuto anche nel secondo comma, il quale dispone che il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal primo comma è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante .
- co. 3: quando il patto di non concorrenza sia stipulato per una durata superiore ai cinque anni, o sia privo del termine della durata, questa è ricondotta ex lege a cinque anni.
- co. 4: nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
- co. 5: queste regole valgono anche per le aziende agricole, ma solo per gli aspetti commercialistici dell’attività .