La categoria delle società di capitali comprende la società per azioni, la società in nome collettivo e la società in accomandita per azioni. Secondo il codice civile nella società per azioni e nella società in nome collettivo la garanzia delle obbligazioni sociali è costituita solo dal patrimonio della società mentre nella società in accomandita per azioni ad esso si aggiunge anche la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari mentre i soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Società per azioni e società in nome collettivo hanno quindi in comune il regime della responsabilità e si differenziano per il fatto che nelle prime le quote di partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni, mentre nelle seconde le quote non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico.
Per la società per azioni hanno particolare rilievo i temi finanziari dell’impresa per cui sono molteplici i modi in cui i soci (attraverso varie categorie di azioni) o i terzi (attraverso obbligazioni o altri strumenti finanziari) possono contribuire al finanziamento della società e per cui la posizione del socio è sostanzialmente estranea rispetto alla gestione dell’impresa, da cui deriva la necessità di una struttura organizzativa rigida fondata sulla presenza di diversi organi con competenze differenziate. La società in nome collettivo invece prevede un interesse dei soci non solo finanziario ma anche tipicamente imprenditoriale con la conseguenza che ai soci è consentito un forte potere di controllo e di indirizzo sulla attività amministrativa della società mentre è precluso l’accesso al mercato finanziario.
La società in nome collettivo quindi è pensata per consentire alle imprese minori di godere del beneficio della responsabilità limitata senza doversi assoggettare alla rigida organizzazione delle società per azioni. Si tratta ovviamente di una soluzione praticabile solo per le imprese di minori dimensioni e pertanto mentre per le società per azioni il capitale minimo richiesto è di 120.000 euro, per le società in nome collettivo sono sufficienti 10.000 euro. Società per azioni e società per accomandita per azioni hanno invece in comune il fatto che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni mentre si differenziano come si è detto per il diverso regime di responsabilità.
Rilevanti sono le differenze tra la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni. Infatti al di là del fatto che la seconda è organizzata su base capitalistica e la prima su base personale è diversa nelle due società la posizione dei soci accomandatari. Il socio accomandatario dell’accomandita semplice non è infatti necessariamente amministratore anche se risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. La sua responsabilità quindi non si riconduce direttamente al potere di amministrazione che potrebbe anche mancare e non a caso egli risponde per le obbligazioni contratte dalla società anche anteriormente al suo acquisto della qualità di socio e di quelle sorte successivamente alla dismissione della carica.
Nella società in accomandita per azioni invece la responsabilità del socio accomandatario sussiste finchè egli mantiene la carica di amministratore. Ne deriva che la qualità di accomandatario non è una qualifica permanente come avviene nella società in accomandita semplice (dove non può essere eliminata senza il consenso dello stesso socio accomandatario e dove quindi la responsabilità è una conseguenza della posizione assunta come socio nell’atto costitutivo), ma è una qualità che corrisponde alla posizione concreta che il socio occupa nella società e permane finchè tale posizione concreta sussiste.
Nella società in accomandita per azioni quindi l’accomandatario è un socio come gli altri ma che ha il diritto di amministrare cui corrisponde come contropartita la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. La società tuttavia può far cessare quando vuole tale posizione revocando l’amministratore (salvo l’obbligo del risarcimento se non sussiste una giusta causa) e in questo caso viene meno la responsabilità solidale e illimitata. La società in accomandita per azioni è quindi una società per azioni modificata dalla presenza di due categorie di azionisti di cui i primi (accomandanti) rilevano solo come azionisti mentre i secondi (accomandatari) rilevano anche come persone e quindi ai poteri che spettano a loro come azionisti si aggiungono poteri, diritti e responsabilità come persone.
Gli accomandatari sono amministratori di diritto ma hanno anche particolari poteri come il fatto che il loro consenso è determinante per la sostituzione di uno degli amministratori o per le modificazioni dell’atto costitutivo. La cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori comporta lo scioglimento della società se gli amministratori non sono sostituiti e hanno accettato nel termine di sei mesi. Poiché gli accomandatari hanno insieme una posizione collettiva come azionisti e una personale la legge prevede che in alcune situazioni (es. deliberazione dell’assemblea dell’azione di responsabilità, nomina dell’organo di controllo) gli accomandatari non possano esercitare i poteri che gli competono come azionisti ma al di fuori di queste situazioni hanno tutti i poteri che competono alle due diverse situazioni e quindi negando il consenso possono impedire il formarsi della volontà sociale anche se le loro quote di possesso non sono tali da determinare il formarsi della volontà assembleare.
Con la società in accomandita per azioni quindi si è voluto creare un modello societario dotato di una forte stabilità degli organi amministrativi (che vengono sottratti alle mutevoli determinazioni delle maggioranze azionarie) garantendo allo stesso tempo i creditori della società tramite la responsabilità illimitata e solidale che incombe sugli accomandatari in quanto amministratori della società.