Altra ipotesi di responsabilità precontrattuale è data dalla dolosa o colposa stipulazione di contratto invalido o inefficace.
Quindi, mentre nell’ipotesi precedentemente analizzata cioè nel recesso ingiustificato il soggetto è coinvolto in una trattativa inutile, qui è coinvolto in una stipulazione inutile.
Il soggetto è precisamente leso nella sua libertà negoziale in quanto il comportamento doloso o colposo dell’altra parte lo ha coinvolto nella stipulazione di un contratto invalido o inefficace.
Il codice prevede espressamente la responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non è ha dato notizia all’altra parte. Quest’ultima ha, allora, il diritto ad essere risarcita del danno subito per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
La norma è, spesso intesa come una specificazione del precetto di buona fede nelle trattative. Tuttavia, qui la responsabilità, il fatto lesivo non è costituito dalla mancata comunicazione delle cause di invalidità o inefficacia ma direttamente dalla stipulazione del contratto invalido o inefficace di chi conosce o dovrebbe conoscere le cause.
La formula legislativa fra generico riferimento alle cause di invalidità del contratto: per invalidità si intende sia la nullità anche l’annullabilità ma non l’inesistenza del contratto.
Inoltre, ai fini della responsabilità precontrattuale la legge richiede ulteriormente che la parte lesa abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Questa è previsione costituisce applicazione del generale principio in base al quale il danno che una parte avrebbe evitato con il proprio comportamento diligente non può essere causalmente imputato al comportamento dell’altra.
La colpa dell’essere valutata nel concreto delle circostanze.