La buona fede è una clausola generale che non impone un comportamento a contenuto prestabilito, ciò peraltro non vuol dire che essa non si presti ad essere sufficientemente determinata con riferimento a dati effettivi tratti dall’esperienza della vita di relazione.

Sulla base dell’esperienza si può, infatti, affermare che la buona fede in senso oggettivo o correttezza si riporta l’idea di fondo della solidarietà. Ma con riferimento alle parti del rapporto contrattuale essa esprime una particolare esigenza di solidarietà che può indicarsi come solidarietà contrattuale.

La buona fede come principio di solidarietà contrattuale si specifica, ulteriormente, in due fondamentali canoni di condotta:

a)     Quello della lealtà: valevole principalmente nella formazione e dell’interpretazione del contratto che impone il rispetto del reciproco affidamento;

b)    Quello della salvaguardia che impone l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio. In altri termini, il soggetto tenuto a salvaguardare l’interessa altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio personale o economico.

L’obbligo di buona fede, come più volte detto, non si presta ad essa è predeterminato nel suo contenuto in quanto esso richiede comportamenti diversi in relazione alle concrete circostanze. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di poter trarre dall’esperienza della vita di relazione dei comportamenti che possono essere ricondotti ad un’applicazione del principio di buona fede.

Ad esempio, obblighi tipici di buona fede sotto il profilo della realtà sono: il non suscitare intenzionalmente falsi affidamenti, il non speculare su falsi affidamenti, il non contestare ragionevole affidamenti comunque ingenerati nell’altra parte.

Con riguardo all’obbligo di salvaguardia possono segnalarsi i seguenti comportamenti tipici di buona fede:

a)     Esecuzione di prestazioni non previste: pur se il contratto non lo prevede la parte è tenuta, secondo buona fede, a compiere gli atti giuridici e materiali per salvaguardare l’utilità dell’altra, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

b)    Modifiche del proprio comportamento: la parte tenuta secondo buona fede a modificare il proprio comportamento, per salvaguardare l’utilità della controparte, salvo sempre il limite dell’apprezzabile sacrificio.

c)     Tolleranza delle modifiche della prestazione di controparte: secondo buona fede, la parte tenuta a tollerare che la controparte esegua una prestazione diversa da quella prevista, se ciò non pregiudica apprezzabilmente il proprio interesse.

d)    Avvisi: la parte è tenuta sempre secondo buona fede a comunicare all’altra le circostanze di cui sia venuto a conoscenza se tali circostanze sono rilevanti per l’esecuzione del contratto.

e)     Esercizio di poteri discrezionali: la parte è tenuta secondo buona fede ad esercitare il poteri discrezionali in modo da salvaguardare l’utilità dell’altra compatibilmente al proprio interesse. Un particolare merito deve essere riconosciuto alla nostra giurisprudenza per avere introdotto il controllo giudiziale dei poteri discrezionali sulla base del principio di buona fede. Il principio è stato dichiarato applicabile in materia di poteri disciplinari e di promozioni.

In maniera, sintetica si potrebbe dire che mentre l’obbligo di buona fede sotto il profilo della lealtà comporta il larga misura l’obbligo di tenere comportamenti negativi o omissivi cioè la parte si deve attenere dal compiere qualcosa; l’obbligo di buona fede sotto il profilo della salvaguardia comporta in linea di massima l’obbligo di tenere comportamenti positivi, nel seno che la parte deve attivarsi per fare qualcosa.

La Buona fede e la Diligenza

L’obbligo di buona fede non deve essere confuso con l’obbligo di diligenza.

L ‘obbligo di diligenza, nei rapporti obbligatori e della vita di relazione, impone precisamente l’adeguato sforzo volitivo e tecnico per realizzare l’interesse del creditore e per non rendere di diritti altrui. La diligenza misura, quindi, l’obbligo cui il soggetto è tenuto per soddisfare l’interesse altrui giuridicamente tutelato.

La buona fede è, invece, una regola di condotta che impone di considerare interessi che non sono oggetto di una specifica tutela giuridica ma che, tuttavia, il corrente delle salvaguardare in forza della solidarietà contrattuale.

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