La natura dell’obbligo di restituzione del prezzo nel caso di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore
L’art.1453 C.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Per quanto attiene in particolare all’ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, nel caso in cui sia già stato corrisposto il prezzo da parte del compratore, si discute in dottrina circa la natura dell’obbligazione di restituzione del prezzo. se cioè si tratti di un DEBITO DI VALUTA o piuttosto DI VALORE e quindi – in tale ultimo caso – sia sottratto al principio nominalistico tipico delle obbligazioni pecuniarie. La soluzione relativa alla natura dell’obbligo di restituzione del prezzo è legata all’individuazione della funzione risarcitoria o meno dell’ obbligo stesso.
Qualificazione delia risoluzione per inadempimento come rimedio di natura non sanzionatoria
L’orientamento dottrinario e giurisprudenziale dominante afferma che la risoluzione del contratto per inadempimento, analogamente al risarcimento del. danno cui si accompagna, abbia natura sanzionatoria del comportamento del debitore inadempiente.
In primo luogo va sottolineato che il risarcimento del danno può essere richiesto dalla parte non inadempiente non solo nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento. ma anche insieme all’adempimento coattivo. In secondo luogo, è opportuno osservare che, in via generale, può parlarsi di rimedio sanzionatorio qualora emerga il carattere afflittivo dello stesso.
Nel caso, in particolare, della risoluzione per inadempimento, non sembra potersi individuare il carattere afflittivo del rimedio in oggetto, in quanto unica conseguenza della risoluzione è lo scioglimento del vincolo contrattuale, in cui alla PERDITA DEL DIRITTO DI CREDITO esistente in capo alla parte inadempiente, corrispondela LIBERAZIONE DALCORRISPONDENTE OBBLIGO del corrispettivo. Potrebbe affermarsi che l’inadempiente “subisce” lo scambio tra la perdita del suo diritto di credito e la liberazione dall’obbligo del corrispettivo, ma ciò non è sufficiente a caratterizzare come sanzionatorio il rimedio della risoluzione, in quanto il patrimonio dell’inadempiente non subisce alcuna perdita; inoltre non sarebbe possibile individuare un interesse dell’inadempiente ad eseguire il contratto in tutti i – numerosi – casi in cui l’inadempimento costituisce proprio un sintomo del disinteresse che la parte possa aver maturato in concreto per il contratto.
Né ancora potrebbe affermarsi la natura sanzionatoria della risoluzione del contratto per inadempimento sulla base della considerazione che l’interesse dell’inadempiente verrebbe ad essere sempre sacrificato in ragione del fatto che la scelta della risoluzione è rimessa alla controparte, la quale in tal modo può autonomamente decidere di lasciare insoddisfatto il bisogno dell’ inadempiente,che lo aveva spinto a contrattare. Al riguardo, vale osservare che, indipendentemente dalle motivazioni che abbiano spinto le parti a contrattare, ciò che rileva ai fini della qualificazione del rimedio in oggetto come sanzionatorio è, come già sottolineato, il suo carattere afflittivo; carattere che non è individuabile nemmeno in base al ragionamento su esposto, in quanto non è comunque individuabile a carico della parte inadempiente una perdita patrimonialmente percepibile: al «valore di mercato>> ciò che perde per la risoluzione del contratto, corrisponde esattamente ciò che acquista in conseguenza della liberazione dall’obbligo corrispettivo.
In considerazione, quindi del CARATTERE ELETTIVO del rimedio della risoluzione del contratto, che può essere scelto alternativamente all’adempimento coattivo dello stesso, e della corrispondenza della perdita del diritto in capo all’inadempiente e della perdita del diritto della parte non inadempiente, deve dedursi che quest’ultima abbia preferito disporre in senso novativo del proprio credito, scambiandolo con la propria liberazione dall’obbligo corrispettivo, e non in senso sanzionatorio nei riguardi dell’inadempiente. Tale interpretazione trova sostegno anche nel dato letterale dell’art. 1453 c.c., in cui il legislatore, parlando di non adempimento, sembra riferirsi genericamente al mancato adempimento, indipendentemente dalla sua qualificazione come colpevole, che invece, rileva piuttosto per l’eventuale risarcimento dei danni.
L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL PREZZO COME DEBITO DI VALUTA
Dalle considerazioni suesposte, che ci hanno portato ad escludere la natura sanzionatoria – o se si vuol dire risarcitoria – dell’obbligo di restituzione del prezzo, conseguente alla risoluzione di un contratto di compravendita in cui la parte inadempiente sia il venditore, possiamo dedurre che tale obbligo configuri un debito di valuta e non di valore. Di conseguenza, nella liquidazione di tale debito, non deve tenersi conto della svalutazione monetaria. La lesione eventualmente subita dal risolvente in conseguenza dell’inadempimento della controparte e della conseguente risoluzione del contratto, sarà oggetto di risarcimento qualora si provi la colpa dell’inadempiente.