Passando invece al campo dei contratti e del danno aquiliano, si rinviene un rimedio di carattere generale che si concretizza nella clausola generale che prevede l’obbligazione risarcitoria (1218; 2043).

Di tale obbligazione si tendono a precostituire per via di legge tutti gli elementi, restando residuale il caso in cui sia il giudice a procedere alla liquidazione del danno con valutazione equitativa.

Casi dubbi

Ma il trend segnalato, di pieno controllo della legge sul rimedio, diventa meno sicuro nei casi di reintegrazione in forma specifica, cioè il ripristino della situazione di fatto così come era prima che avvenisse l’illecito (es.: riparazione dell’auto danneggiata a cura del danneggiante).

(2058). Tale risarcimento richiama un concreto comando impartito dal giudice a colui che deve garantire la riparazione in natura del danno. Si dovrebbe dunque riconoscere che qui il rimedio è di formazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la comune obbligazione risarcitoria.

Di dubbia collocazione sono invece le norme sull’esecuzione specifica di obblighi rimasti inadempiuti. Secondo la dottrina minoritaria tale forma di tutela non è al servizio di obbligazioni civili ma di diritti di altra natura, quindi essa non entra nel novero delle forme di tutela delle obbligazioni. Ma a prescindere da questa considerazione si può dire che tale rimedio è caratterizzato da:

un comando sostanziale che impone all’obbligato di adempiere esattamente ai propri obblighi e autorizza il creditore ad esigere l’adempimento in natura e quindi a non accontentarsi della soddisfazione per equivalente.

Da i vari modus procedendi previsti dalla legge di procedura per le singole forme di esecuzione. Proprio questi modus procedendi fanno sì che il comando sostanziale incontra dei limiti non indifferenti.

Resta il fatto che l’esecuzione specifica di obblighi rimasti inadempiuti e la conseguente coazione all’adempimento, pur se tra il suo fondamento dall’art.2043 e 1218 (il rispetto dei diritti altrui e l’obbligo di adempio esattamente), è destinata a servirsi di rimedi giudiziali, quali sono per antonomasia gli ordini di esecuzione o l’irrogazione di penalità.

Ricordiamo infine le normative di settore dove si ricorre con maggior disinvoltura e libertĂ  a rimedi di diversa natura; e i rimedi di garanzia che mettono fuorigioco la clausola generale di adempimento.

 L’uso della coercizione. I rimedi coercitivi

Con la definizione di rimedi coercitivi si intendo quei rimedi che si caratterizzano per l’uso della forza che può essere esercitata dall’apparato Statale contro il patrimonio del soggetto o contro la sfera di esso. Ricordiamo inoltre come i rimedi coercitivi siano sempre di natura giudiziale essendo negati all’autonomia privata.

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