La DOTTRINA ha individuato due tipi di contratto autonomo di garanzia.
Il primo prevede che il creditore possa richiedere l’adempimento al garante anche nel solo caso di ritardo nell’adempimento da parte del garantito, lasciando la possibilità al garante di rifarsi sul garantito o di ripetere quanto è stato concesso al creditore.
il secondo, invece è caratterizzato non solo dalla impossibilità per il garante di esperire le eccezioni riguardanti il rapporto di valuta o il titolo costitutivo, ma anche dalla irripetibilità per il garante del quantum concesso al creditore. In questo secondo caso siamo di fronte, quindi, ad una garanzia del tutto autonoma che non lascia possibilità al garante di rifarsi sul garantito (è bene tenere presente che alle spalle di questo contratto autonomo di garanzia c’è di solito un prepagamento del garantito nei confronti del garante).