L’eterogeneitĂ delle funzioni che possono trovare collocazione all’interno della categoria dei contratti autonomi di garanzia, nozione soltanto apparentemente unitaria, impedisce di rinveÂnire una disciplina applicabile a tutti i negozi prospettabili. In proposito, l’inutilizzabilitĂ della figura del contratto misto Âla ‘cui elaborazione sembra non essere giunta a risultati defiÂnitivi – evidenzia il problema della qualificazione della fatÂtispecie utilizzata, la cui soluzione non può prescindere dalÂl’alternativa contratto tipico-contratto atipico e dall’individuaÂzione delle norme applicabili.
A tal fine, l’interprete, sensibile alla complessitĂ del procedimento ermeneutico, soltanto suÂperando la tecnica della sussunzione, potrĂ individuare il siÂgnificato normativo dell’atto e, quindi, il complesso di reÂgole compatibili alla luce delle norme e dei principi dell’ordiÂnamento giuridico.
Recentemente è stato affermato – in una prospetÂtiva tendente ad evitare una sovrapposizione tra il problema dell’astrazione negoziale e quello della giustificazione giuridiÂca degli impegni assunti – che le parti, nel libero esercizio della propria autonomia, possono volere assumere impegni puri, ai quali dare attuazione senza frapporre ostacoli di sorÂta.
Tale conclusione, eccessivamente legata al profilo indiviÂdualistico degli atti di autonomia privata, non sembra decisiva perchĂ© non è in discussione la possibilitĂ di dare spontanea esecuzione ad un impegno non protetto dall’ ordinamento, facoltĂ questa da riconoscere sicuramente ai privati (v. l’art. 2034 s. cod. civ.), quanto quello dell’impegnativitĂ di un patto non conforme ai principi posti dall’ordinamento per la fiÂgura negoziale che si è inteso porre in essere. Il fatto è proÂduttivo di. effetti in quanto espressione positiva di valori o di principi presenti nell’ ordinamento.
Se si intende rafforzare l’aspettativa alla corretta attuazione dell’obbligazione sarĂ necessario optaÂre per la fideiussione; se, al contrario, l’interesse è rivolto al trasferimento del rischio derivante dall’ altrui inadempimento ben si potrĂ fare ricorso all’ assunzione di un’ obbligazione di natura indennitaria qual è la promessa del fatto del terzo.
Il ruolo della promessa del fatto del terzo nel sistema delle garanzie del credito è discusso. Secondo una diffusa tendenza, la promessa prevista dall’art. 1381 cod. civ. genererebbe sempre un’obbligazione (autonoma e non accessoria) di garanÂzia. Per alcuni, piu precisamente, si tratterebbe di un’obbligazione d’indennitĂ sospensivamente condizionata alla mancata realizzazione del fatto altrui.