L’ individuazione della sussistenza in concreto nell’ipotesi di subappalto del fenomeno empirico costituito dal trasferimento del peso economico del debito dall’appaltatore originario al sub committente,consente di affermare che il legislatore, attraverso la previsione normativa dell’art. 1656 cc, abbia voluto consentire al committente originario di acquisire nella sua sfera giuridica, mediante la sua autorizzazione al subappalto,il fenomeno empirico descritto. Da ciò può dedursi che la rilevanza esterna dell’ accollo, individuabile nel subappalto è riconosciuta dal legislatore al fine di riversare nella sfera giuridica dell’appaltatore originario gli effetti dell’accollo economico interno tra subcommittente e subappaltante.
Del resto, nel caso di subappalto cui consegua l’autorizzazione dell’appaltante originario, in cui cioè sia dato individuare un accollo con rilevanza esterna, possono essere individuati i caratteri che la dottrina ricollega all’accollo cumulativo esterno ex lege, e cioè: la comunione di interessi tra subcommittente -accollato- e subappaltatore-accollante; la trasmissione cumulativa della posizione originariamente assunta dall’appaltatore – subcommittente; il rafforzamento del diritto del committente originario all’adempimento del proprio credito da parte di chi eseguirà l’opera o il servizio.
Né vale osservare che l’aver individuato la ricorrenza di un accollo legale nel subappalto possa pregiudicare gli interessi de l subcommittente a veder adempiuto nei propri confronti il credito che egli vanti verso il subappaltatore, né può ritenersi pregiudicato l’interesse di quest’ultimo ad adempiere esclusivamente nei confronti del proprio subappaltante.
Nel primo caso, infatti, l’interesse del subappaltante deve piuttosto individuarsi nell’ essere tenuto indenne dal peso economico della prestazione assunta nei confronti del committente originario; nel secondo caso, invece, anche alla luce della disciplina della cessione del credito, deve ritenersi indifferente per il debitore l’eventuale cambiamento del creditore cui è dovuto l’adempimento, soprattutto tenuto conto della possibilità per l’accollante di opporre all’accollatario – che in concreto è il committente originario – tutte le eccezioni relative al rapporto di provvista – che è il rapporto intercorrente tra l’accollante, subappaltatore, e l’accollato, subcommittente, appaltatore originario.
In ragione delle considerazioni su esposte appare, quindi di poter affermare che il contratto di subappalto sia caratterizzato da un accollo legale e che l’autorizzazione del committente dell originario contratto di appalto -che, come già affermato, è mero presupposto di fatto del subappalto – costituisca l’adesione del committente stesso, quale creditore della prestazione dedotta nel contratto, all’accollo indicato, che quindi assume rilevanza esterna. Il trasferimento del peso economico del debito dell’appaltatore subcommittente in capo al subappaltatore ha effetto nei confronti del committente, quale creditore originario dello stesso, solo dal momento della sua autorizzazione.
Per quanto attiene all’oggetto della prestazione cui si riferisce il subappalto, poiché quest’ultimo rientra nel più generale fenomeno della subcontrattazione, è opportuno richiamarsi alla’ disciplina prevista per la sublocazione. In particolare, l’art. 1595 cc (rapporti tra il locatore e il sublocatore) dispone che il
subconduttore si impegna a corrispondere al locatore originario il prezzo della sublocazione di cui il subconduttore sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale. In sostanza, cioè, il subconduttore assume l’obbligo di tenere indenne il conduttore originario dai debiti scaduti e non ancora pagati nei confronti del locatore originario-, ovvero a ricostituire nel suo patrimonio quanto dallo stesso corrisposto.
Analogamente può affermarsi che anche nel caso del subappalto la rilevanza esterna dell’accollo legale, che lo caratterizza, sia legata all’inadempimento dell’appaltatore subcommittente nei confronti del committente originario. e pertanto inerisca le prestazioni non adempiute dal subappaltatore.