In contrasto con il principio dell’intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive (debitoria e creditoria) sembra anche la dottrina che esclude «la natura contrattuale dell’ adempimento del terzo quantomeno nell’ipotesi in cui esso ha effetto estintivo del debito indipendentemente dalla (ed anche contro la) volontà del creditore»: ciò avverrebbe «qualora il creditore non abbia interesse all’adempimento da parte del debitore (art. 1180, primo comma, c.c.) e non vi sia opposizione da parte di quest’ultimo (art. 1180, secondo comma, c.c.)».
Si potrebbe arrivare a prospettare un vera e propria pretesa del terzo verso il creditore che, in assenza di interessi qualificati, non sarebbe in grado di rifiutare la prestazione: in ipotesi limite, si potrebbe realizzare una vicenda estintiva in aperto contrasto con il programma del debitore e del creditore: si pensi all’adempimento del terzo nel periodo utile al debitore per accettare (rectius, non rifiutare) la remissione del debito proposta dal creditore.
Il problema della tutela dell’autonomia delle situazioni soggettive e, quindi, della relatività degli effetti giuridici negoziali, sembra in grado di fornire ulteriori indicazioni in ordine alla distinzione dei negozi di garanzia da quelli di assunzione di debito.
Né gioverebbe ricondurre alla figura di cui all’art. 1411 cod. civ. soltanto l’ipotesi legislativamente prevista dell’accollo esterno. Pur nella diversità degli effetti e, quindi della disciplina, rispetto alle parti che lo concludono, l’accollo interno non differisce da quello esterno ove la possibilità offerta al creditore di aderire alla convenzione non rientra mai nel sinallagma dello stesso.
Di recente è stato ritenuto che l’efficacia esterna sia effetto naturale dell’accollo – per ciò indipendente dalla volontà delle parti – tendente a consentire una piu efficace attuazione degli scopi che i contraenti si prefiggono. Neppure in tale prospettiva sembra, però, utilizzabile la figura del contratto a favore del terzo perché, diversamente, si finirebbe per duplicare la figura dell’ accollo che realizza la propria funzione tipica anche quando non sia aperto all’ adesione del terzo creditore.
In tale ultima ipotesi l’accollo interno non è contratto a favore di terzo perché si risolverebbe in una stipulazione in danno dell’accollatario visto che l’accollante è obbligato a fornire all’accollato i mezzi per adempiere l’obbligazione. Anche nell’ accollo interno, pertanto, proprio grazie alla deviazione dell’effetto essenziale sul creditore, l’accollatario si vedrebbe estinta l’obbligazione per confusione o, quanto meno, perderebbe l’interesse al credito, perché dovrebbe essere egli stesso a fornire al debitore orginario quanto necessario per estinguere l’obbligazione nei propri confronti.