Alle posizioni dei soggetti nel rapporto di debito e di credito corrispondono due ordini di comportamenti giuridicamente rilevanti: la prestazione del debitore e la pretesa del creditore. L’essenza dell’obbligazione è ravvisabile nella combinazione delle posizioni e dei comportamenti reciproci del debitore e del creditore. La prestazione è espressamente qualificata in termini di oggetto dell’obbligazione(1174). Sembra ormai prevalente la nozione di prestazione quale comportamento che il debitore è tenuto a porre in essere nei confronti del creditore. Tali opinioni attribuiscono un particolare rilievo all’apprezzamento che la legge fa della diligenza dell’adempimento (1176), della colpa e del dolo nel caso di inesecuzione o inesattezza o di ritardo con riguardo anche ai fatti degli ausiliari del debitore, nonché della non imputabilità della causa che abbia reso impossibile la prestazione. La distinzioni tra il contenuto e l’oggetto(inteso come bene, utilità, risultato) è stata ripresa con riguardo all’analisi della prestazione, anche per chiarire che quest’ultima tende a uno scopo, e risulta adempiuta quando riesca a raggiungerlo, ma non si identifica né si riduce al risultato. Il legislatore stesso fa talvolta riferimento all’oggetto della prestazione: la natura dell’oggetto è uno dei criteri di cui deve tenersi conto per decidere se l’impossibilità soltanto temporanea, con il suo protrarsi, possa comportare l’estinzione dell’obbligazione(1256); l’indivisibilità della cosa o del fatto che è oggetto della prestazione esclude la possibilità di un’applicazione parziaria dell’obbligazione, che invece è possibile, se la legge o le parti la prevedano, nel caso in cui l’oggetto della prestazione sia divisibile. La letteratura giuridica non ha mancato di sottolineare il duplice significato con cui si parla di prestazione: una volta con riguardo al comportamento dovuto; un’altra con riguardo al momento finale che è costituito dal soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Il momento oggettivo della prestazione è stato spesso separato dal comportamento strumentale del debitore. La distinzione ha influito anche su di una delle classificazioni forse più diffuse e certo più discusse in età moderna: la dicotomia tra le obbligazioni in cui avrebbe rilievo soltanto il comportamento diligente del debitore, in quanto “mezzo” per conseguire un risultato a cui il creditore aspira ma che il debitore non è tenuto a garantire, e le obbligazioni in cui avrebbe soltanto rilievo il conseguimento del “risultato”, quale che sia il comportamento del debitore al fine di conseguirlo. La giurisprudenza italiana ha fatto ampio uso di tali qualificazioni al fine di distinguere il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo. L’area in cui l’obbligazione di mezzi ha trovato più spesso applicazione si riferisce alle libere professioni intellettuali e alle corrispondenti prestazioni. Tale è il caso dell’avvocato che promette al suo cliente di fornirgli il patrocinio necessario secondo criteri di scrupolosa professionalità ma non può garantirgli il buon esito del processo. Ancor più diffuso è il riferimento alla prestazione del medico, poiché l’aleatorietà della garanzia della salute si presta a descrivere efficacemente l’estraneità del risultato sperato al vincolo obbligatorio. Importante è anche la casistica che si è andata formando con riguardo all’attività dovuta dal mandatario; e ancora una volta soprattutto nell’ipotesi in cui assuma rilievo uno speciale ruolo professionale. E’ esemplare in tal senso la posizione delle banche nella gestione dei crediti dei loro clienti. Sul versante opposto, nel quale sono ricomprese le obbligazioni di risultato, le applicazioni più tipiche si hanno nell’appalto.

Le perplessità più forti nascono per il fatto che la distinzione è basata su due diverse nozioni di risultato: l’una che influisce dall’esterno sulla ragion d’essere della prestazione, ma resta estranea all’obbligazione; l’altra che è invece sicuramente ricompresa nella sfera della prestazione ma è frutto di un comportamento che è altrettanto dovuto e che costituisce pur sempre un momento essenziale del contenuto dell’obbligo. Inoltre il rispetto delle regole professionali è un comportamento che ben può essere considerato in termini oggettivi proprio come il risultato utile atteso dal creditore e conforme al suo diritto. Molto spesso vi sono prestazioni professionali non generiche e non aleatorio nelle quali il risultato non solo resta materialmente distinguibile dal comportamento strumentale ma ben può rientrare nell’impegno dovuto. La giurisprudenza, ad esempio, qualifica come risultato il progetto elaborato dall’ingegnere in vista della costruzione di un edificio. Ma l’ingegnere spesso può è anche direttore dei lavori; si ha allora in capo al medesimo soggetto un’obbligazione che è di risultato quando egli opera come ingegnere, e che è di mezzi quando egli opera come direttore. Forse il profilo più importante dell’intera materia si riferisce all’individuazione del contenuto della prestazione dovuta. Nelle ipotesi in cui la determinazione delle qualità della prestazione dovuta è affidata soltanto alla regola d’arte, maggiore è l’ambito discrezionale affidato al debitore. Certamente variabile è il contenuto delle prestazioni dovute; ma non devono confondersi i riflessi che la diversità del contenuto produce sull’applicazione delle regole generali con le speciali disposizioni che il legislatore può aver previsto in funzione di quel contenuto. La nozione di prestazione, in quanto comportamento dovuto che corrisponde alla pretesa del creditore e ne soddisfa l’interesse, è sempre unitaria e sempre è oggettivamente valutabile con maggiore o minore precisione, in termini di risultato. La sola considerazione dell’utilità attesa dal creditore si riferisce all’oggetto o al momento finale della prestazione dovuta. Il soddisfacimento dipende anche dall’oggetto, al quale si commisura la rilevanza giuridica dell’interesse del creditore(bene, utilità, risultato).

L’obbligazione pone tra le parti un certo “programma” che deve essere attuato dal debitore in conformità all’interesse e al diritto del creditore. L’obbligazione è una struttura complessa nella quale al nucleo costituito dall’obbligo di prestazione accede una serie di obblighi accessori la cui funzione complessiva è di pilotare il rapporto obbligatorio verso quel risultato integralmente utile che esso è volto a realizzare.

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