L’atto dispositivo del non legittimato
Il soggetto che dispone in nome proprio del diritto altrui senza esserne legittimato stipula un negozio che non ha effetto nei confronti del titolare del diritto. Ma a differenza del contratto stipulato dal falso rappresentante, il disponente stipula il nome proprio e il negozio è efficace nei confronti.
Il contratto, quindi, non ha l’effetto di trasferire all’alienatario il diritto del terzo ma l’alienante, che ha assunto in proprio il rapporto contrattuale, è tenuto a procurare all’acquirente il diritto non è alienato le virtù del principio secondo cui ” il venditore è tenuto a fare acquistare al compratore della proprietà della quota o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto “.
In caso contrario, il mancato trasferimento in proprietà del bene all’acquirente, in buona fede, costituisce inadempimento del contratto e pertanto dà luogo alla responsabilità contrattuale dell’alienante.
L’approvazione del titolare
L’atto di disposizione del diritto altrui da parte del non legittimato in nome proprio può produrre l’effetto traslativo a seguito dell’approvazione da parte del titolare.
L’approvazione è l’atto mediante il quale il titolare del diritto autorizza successivamente il negozio di alienazione stipulato da un terzo in nome proprio. L’approvazione comporta l’acquisto della legittimazione da parte dell’alienante e quindi prodursi dell’effetto traslativo direttamente in capo all’alienatario.
L’approvazione si distingue dalla ratifica da parte del rappresentato perché questa ha per oggetto l’atto compiuto dal non legittimato in nome altrui. L’approvante rimane estraneo al rapporto contrattuale che fa capo all’alienante.
Con la ratifica il rappresentato fa propri gli effetti dell’atto compiuto dal falsus procurator, sarà anche in tal modo l’eccesso o il difetto di rappresentanza (rappresentato diviene parte sostanziale del contratto).