La figura dell’accessione invertita evidenzia una delle linee di confine della responsabilità civile, quella che la riguarda in relazione all’arricchimento.
Invero, escluso che l’accessione invertita sia riducibile ad un’ipotesi di responsabilità, come invece ha ritenuto finora prevalentemente la giurisprudenza, l’obbligazione gravante sulla p.a. per il ristoro della perdita subita è proprio quella prevista dalla disciplina dell’accessione a carico di colui che acquista.
Poiché l’accessione purga in radice l’illiceità del comportamento che pur ne stia alla base, il ristoro patrimoniale in favore di chi perde e a carico di chi acquista conferma che l’obbligazione che nasce dall’accessione è una delle forme tipiche di obbligazione da arricchimento ingiustificato.
La vicenda dell’accessione invertita fa rilevare un principio mai emerso con nettezza: che quando manca un previo rapporto obbligatorio tra due soggetti, la forma giuridica in grado di qualificare in maniera appropriata il fatto della lesione di un diritto appartenente all’uno ad opera dell’altro, la quale non incida sul diritto sotto il profilo del godimento (alterazione, distruzione) ma sotto quello del potere di disposizione, non è la responsabilità civile ma l’arricchimento ingiustificato.
Così in particolare nel caso di atti di disposizione aventi ad oggetto diritti di terzi dei quali la legge attribuisce la titolarità all’acquirente nonostante la carenza di legittimazione dell’autore della disposizione (acquisti a non domino).
Un riscontro comparatistico in questo senso ci viene dal § 816, I, BGB, il quale pone a carico di colui che dispone di un diritto altrui con effetto traslativo l’obbligazione di restituire al dominus spodestato quanto abbia conseguito come corrispettivo dell’atto di disposizione: il titolo dell’obbligazione ex § 816 infatti è proprio l’arricchimento ingiustificato.
La mancanza di una norma di pari contenuto nel nostro ordinamento non va considerata lacuna: il tedesco Othmar Jauernig si chiede se proprio tale norma non sia superflua in presenza di una disciplina generale dell’arricchimento ingiustificato.
Del resto una norma analoga, benché a spettro meno ampio in quanto la fattispecie presuppone un adempimento indebito, si rinviene nel nostro codice al 2038 (Alienazione della cosa ricevuta indebitamente), che impone all’accipiens, il quale abbia a sua volta disposto della cosa indebitamente ricevuta, un’obbligazione di vario contenuto a seconda delle ipotesi (cioè a seconda che abbia ricevuto la cosa in buona fede ed alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla, od abbia ricevuto la cosa ricevuta in mala fede o l’abbia alienata dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla); ma in ogni caso riducibile al modello dell’arricchimento ingiustificato.
Da tale norma, per analogia iuris, ricavandone cioè un principio generale, è costruibile una norma di tenore simile al § 816, I BGB, sostituendosi però la categoria “non legittimato” con “obbligato alla restituzione”, in quanto non sempre colui che è tenuto alla restituzione è “non dominus” al momento in cui dispone della cosa.
Quei fatti espropriativi privati consistenti nella disposizione di diritti altrui non andavano dunque ricondotti alla responsabilità civile, ma all’arricchimento ingiustificato, ponendosi il risarcimento del danno quale obbligazione eventuale ed aggiuntiva per la perdita patrimoniale ulteriore rispetto al valore del bene perduto, come proprio la disciplina dell’accessione conferma.