Vi è differenza tra la responsabilità indotta dal fatto dannoso aquiliano e quella da contratto e se il fondamento è diverso, anche il regime degli effetti lo è. Esistono tuttavia zone “grigie” non agevolmente ascrivibili all’uno o all’altro campo della responsabilità.

Basti pensare a colui che si rivolge ad una struttura sanitaria per un intervento chirurgico. Il medico sarà colui che concretamente effettuerà l’intervento. Ove tale intervento non risulti positivo, perché malamente eseguito, può discutersi della responsabilità del medico. Secondo una tradizionale impostazione, accanto alla responsabilità contrattuale dell’istituto sanitario potrà porsi una responsabilità del medico solo di tipo aquiliano, ove dovesse ravvisarsi nel suo operato la violazione dei doveri generici neminem laedere. Tuttavia un successivo parere giurisprudenziale non ha ritenuto proponibile questa soluzione, in quanto anche il medico dovrà incorrere in responsabilità contrattuale in quanto viola, con il suo comportamento, obbligazioni specifiche proprie del suo status di professionista.

Se sul versante della responsabilità contrattuale è dato ormai assistere a fattispecie in cui siffatta responsabilità è indipendente dall’esistenza di un contratto tra le parti, perché basta che un affidamento abbia a realizzarsi, fondato su una specifica relazione o un semplice contatto, sul versante invece del torto il quadro tradizionale si è arricchito di nuove fattispecie, come ad es. di quelle che si collegano alla violazione di doveri derivanti dal proprio status professionale. Entrambe le aree sono destinate ad estendersi lungo confini mobili.

Secondo il Castronovo, le fattispecie che si collocano al confine tra contratto e torto vanno comprese nella nuova categoria dei rapporti obbligatori “senza obbligo primario di prestazione”. Nel caso del medico lavoratore subordinato, tale responsabilità ha il proprio fondamento “nell’affidamento che la qualità professionale del medico genera anche in mancanza di un rapporto di prestazione”

Anche la protezione del terzo si colloca lungo il confine tra contratto e torto. Tale protezione è dentro il contratto, ove si possa stabilire che le parti hanno inteso attribuire diritti al terzo (contratto a favore di terzo). Ove così non sia, si può arrivare a ritenere, in base al principio di buona fede o solidarietà, che il contratto generi anche un effetto protettivo nei riguardi dei terzi (es. caso della protezione del nascituro). Se neanche un effetto protettivo è ravvisabile, si trascorre nell’area del torto allargato rispetto agli obblighi connessi allo stato professionale del soggetto.

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