Per tutela aquiliana dei diritti di credito si intende la tutela assicurata anche ai diritti di credito da regole che tutelano i diritti assoluti contro l’evenienza dei danni.

Queste regole impongono doveri di rispetto a tutti i soggetti: il diritto di credito in tal modo non verrebbe tutelato soltanto contro il soggetto-obbligato ma anche verso quei terzi che in qualche modo si trovano ad incidere su di esso provocandone l’estinzione o un pregiudizio.

Ciò vuol dire assicurare che i crediti sono considerati una sotto specie dei diritti assoluti, tutelati quindi erga omens.

Esempi:

il caso tipico è quello della morte del debitore provocata da un atto del terzo, morte alla quale faccia seguito la perdita del diritto da parte dei soggetti creditori (morte dei congiunti tenuti al mantenimento).

il danneggiamento di cose che servivano al debitore per adempiere e al quale faccia seguito l’impossibilità dell’adempimento.

Il problema della tutela aquiliana è connesso al principio di relatività in quanto è parso che tale tutela ostacoli il principio secondo il quale i diritti di credito devono essere rispettati solo dall’obbligato.

Se anche i diritti di credito dovessero essere rispettati da terzi si arriverebbe alla paralisi di ogni attivitĂ  economica: nessuno saprebbe se la propria attivitĂ  contrasti con diritti di cui sono titolari altri soggetti.

Tuttavia le situazioni prima descritte non possono essere lasciate prive di tutela: non può ritenersi che non debba essere risarcito il danno subito per effetto della morte di un congiunto al quale il soggetto era legato non solo da vincoli economici.

La dottrina ha affrontato il problema cercando di superare il principio di relatività. Si è così sostenuto che il diritto di credito si distingue per la sua appartenenza al soggetto e in funzione di tale appartenenza esso è rilevante ergaomnes.

3          obiezione: Tuttavia questa artificiosa costruzione non tiene conte delle pratiche e complesse conseguenze che ne derivano, come la generale rilevanza, in via di danno aquiliano, dei diritti di credito.

La giurisprudenza invece ha intrapreso una strada differente preferendo impostare il problema con riguardo all’individuazione di quei danni che possono definirsi casualmente legati al comportamento di terzi e comunque non riparabili attraverso attività o mezzi sostitutivi. Solo in presenza di tale pregiudizio, definitivo e irreparabile, è consentita la tutela aquiliana.

4          obiezione: tuttavia anche questo indirizzo non è del tutto appagante poiché nel criterio del pregiudizio definitivo e irreparabile è insita l’ingiustizia del danno ma non è chiaro in quale circostanze il danno sia da considerare ingiusto e quindi risarcibile e quando si ricollega ad un diritto di credito.

 

Negli esempi che ora esponiamo vediamo come il collegamento (ingiustizia) non risponde ad un criterio unitario (quello economico) ma a diversi collegamenti:

L’ipotesi più antica è rappresentata dal pregiudizio economico derivante dalla morte di familiari causata da soggetti terzi. L’ingiustizia del danno appare collegata più che alla perdita di un diritto di credito (mantenimento familiare), al rapporto familiare che rende legittimati ad agire i familiari che hanno subito, in questo caso, in pregiudizio economi ed affettivo.

Nel caso della perdita economica subita dalla società calcistica per la morte del proprio giocatore le considerazioni sono simili al caso precedente. Non si tratta di assicurare la risarcibilità di un perdita economica, quale potrebbe essere il lucro derivante dall’impiego del giocatore, ma di individuare il legame tra società e giocatore che fa ritenere ingiusta l’esclusione della società dal novero dei soggetti legittimati a chiedere il risarcimento.

Nel caso del danno subito da un pastificio per interruzione improvvisa di energia elettrica causata da lavori di un’impresa di costruzione, abbiamo esigenze diverse. In tal caso la legittimazione ad agire per il pastificio è il pregiudizio definitivo ed irreparabile subito dal soggetto creditore (pastificio)

In conclusione possiamo dire che dietro l’espressione “tutela aquiliana del credito” si racchiude un diritto giurisdizionale finalizzato ad individuare i criteri di selezione di danni risarcibili (perché ingiusti) oltre i casi di danni arrecati alla proprietà o alle persone.

Quindi in realtà la vera natura di tale tutela è quella di individuare i danni risarcibili identificando i soggetti più intensamente e direttamente colpiti. Ciò vuol dire anche le che ipotesi sono destinate ad ampliarsi.

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