La sanatoria è in generale la rimozione legale o volontaria dell’invalidità dell’atto.
Il contratto annullabile è suscettibile di sanatoria volontaria mediante la cosiddetta Convalida, il nostro ordinamento non conosce, invece, una generale figura di sanatoria del contratto nullo. La convalida, occorre precisare, è l’atto con cui un soggetto, che avrebbe il diritto ad invocare l’invalidità di un negozio, conferma il negozio stesso rendendolo definitivamente efficace.
Anzi si potrebbe dire che la regola nel caso di nullità è proprio l’opposta, in quanto solo eccezionalmente è ammessa una convalida del contratto nullo.
Secondo la dottrina dominante la legge prevede due eccezioni alla regola della inammissibilità della convalida del contratto nullo: la conferma o esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle o di donazioni nulle.
In generale deve quindi escludersi che al di fuori dei casi previsti il contratto affetto da nullità possa essere convalidato.
L’inammissibilità della convalida del contratto nullo trova la propria ratio nella gravità della sanzione della nullità che nega ogni rilevanza al contratto nullo.