La rettifica del contratto è l’atto con il quale la parte non in errore modifica stile contratto viziato da errore rendendolo con forme al contenuto programmato dalla parte che è caduta in errore.

La rettifica costituisce, anch’essa, applicazione del principio di conservazione del contratto e del principio di buona fede: la parte caduta in errore può rifiutare l’offerta di rettifica solo nel caso in cui, a causa di eventi sopravvenuti, possa ricevere un pregiudizio.

La  dottrina prevalente ritiene che l’istituto della rettifica sia applicabile soltanto nel caso di errore. Questa parte della dottrina trae l’argomento dal fatto che la legge prevede la rettifica in tema di errore e ancora dalla difficoltĂ  di visitare l’intento originario ed effettivo della parte dei casi di dolo e di violenza e nei casi di incapacitĂ .

In senso contrario può tuttavia osservarsi che anche al di fuori delle ipotesi di errore è spesso possibile ricostruire il regolamento contrattuale conforme all’intento originariamente previsto dai contraenti e quindi non  alterato da vizi della volontĂ .

La mancanza di uno specifico richiamo normativo potrebbe avere una rilevanza se il rimedio della rettifica costituisse una regola eccezionale dell’ordinamento. Viceversa, la rettifica  ha fondamento in due principi generali: quello della conservazione del contratto quello della buona fede.

La rettifica non può essere esercitata se importa un pregiudizio per la controparte.

Pertanto tale istituto deve trovare applicazione, se non vi osta il pregiudizio della controparte, tutte le volte in cui il contratto è modificato in modo da rimuovere l’alterazione di convenuto provocato dal dolo o dalla violenza. L’applicabilitĂ  del rimedio tuttavia presuppone che risulti quale era la volontĂ  contrattuale della vittima e quale alterazione ha determinato l’ingerenza dolosa o violenta.

La rettifica opera anche nel caso di dolo incidente(il quale costituisce un vizio del consenso ma a differenza del dolo determinante non genera l’annullabilitĂ  del contratto). La rettifica, precisamente, opera quale risarcimento in forma specifica rimuovendo la causa del danno.

La rettifica è, invece, inapplicabile nei casi di incapacitĂ  legale in quanto l’incapace ha diritto all’annullamento del contratto a prescindere dal suo contenuto favorevole o meno.

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