La responsabilità precontrattuale dell’incapace
L’incapace non può incorrere in responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui il contratto è annullato per la sua incapacità. L’invalidità del contratto è, infatti, prevista a preminente tutela dell’incapace e il pregiudizio che deriva da tale invalidità è un rischio a carico del contraente capace, il quale ha l’onere di essere accertarsi dello stato di capacità legale della controparte già al momento di iniziare le trattative.
Deve anche escludersi la responsabilità precontrattuale dell’incapace che recede dalle trattative, dato che il recesso è sempre giustificato dal preminente interesse dell’incapace.
Una deroga principio dell’invalidità a tutela dell’incapace è ammessa solo nell’ipotesi in cui minore abbia con raggiri occultato la sua minore età. In tal caso il contratto non è annullabile e non è dunque prospettabile una responsabilità precontrattuale in capo al minore.
Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione
La giurisprudenza ha affermato che anche nei confronti della pubblica amministrazione è ipotizzabile una responsabilità precontrattuale, in quanto anch’essa è tenuta conformarsi nella fase delle trattative ai precetti contenuti negli articoli 1337 e 1338.