La rappresentanza in diretta, dei tanti rappresentanza di interessi, si quando il soggetto, il rappresentante agisce solo per conto ma non anche nel nome del rappresentato.
Caratteristiche della rappresentanza indiretta sono:
– La mancata spendita del nome altrui
– Il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica delle rappresentante, per cui sarĂ necessario il compimento di un’ulteriore attivitĂ affinchĂ© tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo alla rappresentato. A questa ulteriore attivitĂ il rappresentante è tenuto in base al rapporto interno che lo lega con il rappresentato. Il contratto tipico dal quale scaturisce tale obbligo è il mandato cioè il contatto mediante il quale il mandatario si obbliga a compiere una certa attivitĂ giuridica nell’interesse del mandante.
Il mandato, può essere con o senza rappresentanza:
Se il mandato è con rappresentanza il mandatario agisce non solo per conto ma anche in nome del mandante.
Se, invece, il mandato è senza rappresentanza, il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti e assume obblighi derivanti dal negozio, mentre i terzi non entrano in alcun rapporto con il mandante (che pertanto non è parte del contratto né in senso formale né in senso sostanziale).
Tuttavia, taluni effetti del contratto stipulato dalla rappresentante indiretto si riproducono direttamente in capo al rappresentato:
– le cose mobili e i crediti acquistati dal mandatario in nome proprio ma per conto del mandante, cadono automaticamente nella sfera giuridica di quest’ultimo.
– Per gli immobili e i beni mobili registrati, il mandatario che li ha acquistati diventa proprietario ma ha l’obbligo di ritrasferirli al mandante con un successivo negozio, altrimenti il mandante stesso può chiedere il trasferimento mediante l’esecuzione forma specifica.