Il regolamento definitivamente impegnativo, invece, si distacca dalla sfera degli autori ed alla sua determinazione concorre una molteplicitĂ di fonti. PoichĂ© gli effetti giuridici sono nella disponibilitĂ della legge, i programmi contrattuali si possono realizzare soltanto se conformi al sistema dei valori protetti dall’ordinamento. Di conseguenza, la circostanza che gli effetti giuridici possano non coincidere con quelli previsti dalle parti dimostra che l’autoregolamento può essere arricchito per l’intervento di fonti diverse dall’ autonomia privata e che è possibile distinÂguere l’oggetto dal contenuto del contratto.
Nella prospettiva indicata, oggetto non è l’interesse da regolare, ma «l’interesse regolato» o, se si preferisce, ciò che le parti hanno previsto. Il contenuto, invecĂ©98, coincide con il regolamento quale espressione e sintesi della regola privata con quella c.d. integrativa del contratto, rinvenibile soltanto a sĂ©guito del procedimento interpretativo considerato nella sua unitarietĂ . Opportunamente è stato rilevato il possibile superamento della rigida contrapposizione tra interpretazione ed integrazione, perchĂ© la prima si configura quale attivitĂ volta a conoscere non tanto la volontĂ delle parti, quanto gli effetti giuridici che discendono dal contratto inteso come vincolo giuridico.
Tale considerazione aveva inÂdotto a spostare la rilevanza della buona fede dalla determiÂnazione dell’ oggetto del contratto all’individuazione dell’ ogÂgetto del rapporto; l’opzione risultava giustificata dalla conÂvinzione che esistono alcuni rapporti ove, per la presenza di poteri discrezionali, le parti possono tenere. un’ attivitĂ non meramente attuativa di un regolamento precedentemente conÂcordato. Su tale presupposto le sentenze della Cassazione, di poco precedenti la 1. 17 febbraio 1992, n. 154, hanno sottoÂlineato che il dovere di buona fede incide sulla formazioneÂinterpretazione del contratto e sulla sua esecuzione, traducenÂdosi, rispettivamente, nel dovere di lealtĂ e nel c.d. obbligo di salvaguardiamo. La Cassazione non ha, però, posto il limite di diritto sostanziale all’ operativitĂ della fideiussione omnibus, sicÂchĂ©, se è facile convenire sulla circostanza che il fideiussore non può essere tenuto a far fronte alle erogazioni che la banca non avrebbe dovuto operare, molto piu difficile è stabilire quando sorge il dovere di non concedere ulteriori finanziamenti.