Il legislatore ha inteso dare un esplicito riconoscimento normativo al carattere sostanziale della posizione del garante. La fideiussione dà luogo, pertanto, ad un’ obbligazione in senso tecnico – il cui contenuto è sensibile alla possibile varietà dell’interesse creditorio – dal cui inadempimento discende la responsabiltà per un debito proprio e non altrui.
La funzione di garanzia, propria della fideiussione, consente al garante di obbligarsi personalmente nei confronti del creditare al fine di rafforzarne l’aspettativa connessa all’esatto adempimento di un’ obbligazione altrui ed il cui peso economico resta in capo al debitore principale: si attua, cosi, un collegamento funzionale fra obbligazione di garanzia e obbligazione principale. Con ciò il creditore vede aumentata la possibilità di conseguire – sia pure tramite un soggetto diverso – il risultato utile perseguito con la prestazione cui è tenuto l’originario debitore.
Rispetto alla garanzia, come si è visto, il creditore può avere diversi ed autonomi interessi, connessi al «debito» ed alla «responsabilità», che il terzo può realizzare assumendo un’ obbligazione variamente sensibile alla finalità perseguita. L’interesse ad avere uno o piu soggetti tenuti a prestazioni idonee a realizzare, alla scadenza dell’obbligazione, un risultato sostanzialmente identico, è diverso da quello di potere assoggettare ad esecuzione forzata uno o piu patrimoni qualora il debitore – principale o in garanzia – non adempia puntualmente.
La nuova opzione legislativa ha accentuato il significato specifico di tale figura che consentendo al creditore di ottenere il puntuale ed esatto adempimento, indifferentemente, dal debitore o dal fideiussore, non impone il rispetto di alcun beneficium ordinis. In ciò è ravvisabile un primo interesse del creditore alla garanzia che trova così una propria giustificazione anche prima ed indipendentemente dal verificarsi dell’inadempimento: con la fideiussione il garante non si impegna ad adempiere un obbligo che è soltanto «altrui». Con essa, in assenza della previsione del beneficio di escussione, non si dà luogo ad un debito eventuale o ad una responsabilità senza debito: con l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria si genera un credito attuale che potrà essere fatto valere, a scelta del creditore, in alternativa a quello garantito.