Il rappresentante deve esercitare il suo potere di rappresentanza dell’interesse del rappresentato.
L’obbligo del rappresentante di esercitare il suo potere conformemente all’interesse del rappresentato, oltre a trovare il suo fondamento nella legge che dice espressamente che il contratto dev’essere concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse delle rappresentato; è espressione del principio generale secondo il quale il titolare di un potere conferito nell’interesse altrui deve usare il potere conformemente all’interesse per il quale esso è stato conferito.
Sebbene normalmente, occorre precisare, che il potere rappresentativo si accompagna ad un rapporto contrattuale che determina gli obblighi a carico del rappresentante (mandato); non di rado accade che il rappresentato si limiti a conferire solamente il potere rappresentativo (mediante procura).
Occorre precisare che la cura effettiva dell’interesse del rappresentato non è, comunque, elemento essenziale della rappresentanza nel senso che, all’atto del rappresentante, è efficace nei confronti del rappresentato anche se il primo (rappresentante) non agisce nell’interesse del secondo (rappresentato).
AffinchĂ© il rappresentato possa respingere l’atto del rappresentante non basta che tale atto sia pregiudizievole ma occorre che sia compiuto in conflitto di interessi con il rappresentato e che il conflitto sia conosciuto o conoscibile dal terzo.
Il conflitto di interessi si verifica quando il rappresentante conclude un contratto con il quale persegue un interesse proprio o di altro soggetto, inconciliabile come l’interesse del rappresentato, in modo che all’utilitĂ conseguita dalla rappresentante per se o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato.