Per risolvere i problemi sollevati dalla predisposizione, a volte unilaterale, del regolamento si deve prescindere dalla prefigurazione di un paradigma tipizzato in cui l’aderente è sempre alla mercé della controparte. La realtà è piu articolata e consente di con­figurare ipotesi in cui la situazione è ribaltata con la conse­guenza che può essere contraente «forte» proprio chi normalmente si trova nella posizione di debolezza. Se è vero che i garanti non corrispondono a categorie socio-economiche omo­genee in quanto possono essere, indifferentemente, impren­ditori o soggetti che intervengono mossi da ragioni di varia natura, è altrettanto vero che anche i soggetti garantiti pos­sono avere qualità idonee a distinguerli fra loro.

Pur essendo, in genere, omogeneo il modello di fideiussione utilizzato dalle banche per farsi garantire i crediti concessi, non si può di­menticare che v’è diversità tra una garanzia prestata a favore di un imprenditore, da quella a favore di chi tale non è; analogamente v’è differenza tra i rapporti istaurati dalla banca a seconda che il rapporto di garanzia interessi la grande o la piccola e media impresa. Nella varietà di situazioni ipotiz­zabili si dovrebbe evitare di concludere in astratto per la va­lidità di una clausola o di un tipo di garanzia perché, limita­tamente al tema che interessa in questa sede, non sembra essere riconducibile ad unità la c.d. garanzia bancaria. Una soluzione dei diversi problemi non può prescindere da un’ana­lisi della realtà sulla quale può operare la singola figura di garanzia; solo così sarà possibile fornire una corretta risposta ai dubbi esistenti sulla causa del contratto di garanzia, sulla determinabilità del suo oggetto oppure sulla derogabilità di talune norme dettate per la fideiussione.

Volendo limitare l’attenzione alla garanzia personale in senso proprio, si può osservare che ad essa è connaturata l’idea di un rapporto obbligatorio secondario che si affianca a quello principale per rafforzare l’aspettativa del creditore. Con il negozio di garanzia, il terzo non si obbliga quale debitore principale sicché il peso economico del debito resta necessariamente a carico dell’ obbligato originario; si spiega così il diritto di «rivalsa» per l’ipotesi che sia il garante ad adempiere il debito c.d. principale.

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