L’attribuzione di una situazione giuridica a più persona induce a ritenere che l’attività dei comunisti è fisiologicamente tesa alla realizzazione ed alla conservazione dell’interesse comune, interesse che rappresenterebbe anche il limite delle relazioni tra loro.
Secondo alcuni, la presenza dell’interesse comune ha fatto rinvenire nel contratto di comunione una figura negoziale di tipo associativo, preordinata a dare rilievo alla programmazione di un risultato frutto dell’attività comune. Tuttavia si tende ad escludere la commistione tra le due figure, principalmente perché l’ordinamento della comunione è diretto a disciplinare comportamenti individuali dei comunisti in relazione al bene, mentre l’ordinamento dei fenomeni associativi è diretto a consentire la programmazione di un’attività comune (il bene ha funzione strumentale).
Si comprende come lo schema dell’interesse comune assecondi un problema strutturale della comunione, risolvendola in termini di unificazione del gruppo dei partecipanti. Si dovrebbe però dimostrare come si possa conciliare con l’interesse comune la regole dell’ult. co. Dell’art. 1102 c.c. secondo il quale il partecipante può estendere in danno degli altri partecipanti il suo diritto sulla cosa comune, o l’altra contenuta nell’art. 1121 c.c. riguardante il condominio negli edifici, relativa alla piena legittimità delle opere e impianti realizzati sulle parti comuni, che possono essere oggetto di utilizzo separato.
Queste norme inducono a ritenere non solo che l’interesse del partecipante è strettamente individuale, esaurendosi nell’acquisizione pro quota delle utilità che fanno capo al bene, ma che esso è in posizione antagonista rispetto a quello degli altri partecipanti.
Forse un fenomeno di attività comune (o meglio, di concorso) è rinvenibile nell’amministrazione della cosa comune, che tuttavia resta sempre uno strumento per l’esercizio dell’interesse comune. Si ritiene che la presenza dell’interesse comune si evidenzi nella possibilità che ha il singolo partecipante di compiere atti di conservazione del bene comune.
Si tratta dell’ipotesi dell’art. 1110 c.c., secondo il quale il partecipante in caso di trascuranza degli altri partecipanti ha diritto al rimborso delle spese sostenute, se ponga in essere atti volti alla conservazione del bene comune. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il comunista può gestire affari nell’interesse della collettività sulla base di un mandato tacito. La validità di tale mandato va però limitata agli atti urgenti perché c’è il rischio concreto che il partecipante faccia valere un interesse individuale in danno agli altri.
Quindi si può osservare che la disciplina della comunione non evidenzia profili di interesse comune se non in termini di concorso nell’amministrazione e interviene per comporre potenziali conflitti fra una pluralità di soggetti posti in posizione di reciproca indipendenza in ordine all’utilizzo del bene comune.