Esame delia posizione dottrinaria che ritieÂne applicabile l’art. 1453 c.c. anche agli inaÂdempimenti reciproci e simultanei
La dottrina e la giurisprudenza dominanti affermano che, nel caso in cui le parti di un contratto a prestazioni corrispettive chiedano contemporaneamente la risoluzione del contratto per inadempimento, si debba procedere alla valutazione dei comÂportamenti che sono stati tenuti in concreto da ciascuna di esse, al fine di determinare a quale parte sia imputabile l’inadempiÂmento che giustifichi la risoluzione. Tuttavia non può ritenersi che tale ipotesi sia regolata dall’art. 1453 c.c., in quanto il rimedio della risoluzione previsto da tale norma appare utilizÂzabile solo dalla parte non inadempiente. Tale affermazione è sostenuta anche dalla previsione dell’art. 1460 c.c., nel quale il legislatore ha disposto che all’inadempiente che chiede l’eseÂcuzione della prestazione all’altra parte a sua volta inadempienÂte, quest’ultima può opporre l’eccezione di inadempimento. Vale osservare che se il legislatore in tal modo impedisce all’inadempiente di ottenere il soddisfacimento diretto del proprio interesse, non può a maggior ragione consentirgli il soddisfacimento indiretto dello stesso attraverso l’esercizio delle risoluzione di cui all’art.1453 C.c.
Ambito di operativitĂ dell’art. 1460 c.c. e conÂseguenze della sua applicazione
In realtĂ , però, l’applicazione dell’art. 1460 c.c. non può estendersi a tutte le ipotesi di inadempimenti reciproci e deve ritenersi circoscritta ai soli INADEMPIMENTI RECIPROCI SIÂMULTANEI. Se infatti si volesse affermare che il rifiuto di adempiere da parte di uno dei contraenti presupponga il necessario inadempimento dell’altra parte, si svuoterebbe il rimedio in oggetto del suo significato, in quanto l’eccezione di inadempimento sarebbe esperibile dalla sola parte che non è tenuta ad adempiere per prima. Qualora infatti fossero previsti dei termini diversi per l’adempimento la parte che non deve adempiere per prima potrebbe affermare nei confronti dell’alÂtra parte inadempiente l’inesigibilitĂ della propria prestazione anche in mancanza della norma in esame.
Dalle considerazioni su esposte consegue che il rimedio costituito dall’eccezione di inadempimento deve ritenersi preÂordinato a mantenere inalterato L’EQUILIBRIO SINALLAGMAÂTICO del contratto, al fine di garantire il conseguimento contemporaneo delle reciproche prestazioni a ciascuna delle parti. In considerazione di tale funzione dell’eccezione in oggetto, deve ritenersi che il comportamento illegittimo di una delle parti, che non adempia la propria prestazione, non giustifichi l’inadempimento dell’altra parte, quanto piuttosto dia la possibilitĂ di rifiutare legittimamente l’adempimento coattivo. Ulteriore conseguenza di tali osservazioni è che la legittimazione ad opporre l’eccezione di inadempimento è riconosciuta BILATERALMENTE.
Le considerazioni svolte non possono ritenersi confutate dall’affermazione che il mancato adempimento, che derivi dall’esercizio bilaterale del rimedio in esame, determini l’autoÂmatica inesigibilitĂ delle prestazioni corrispettive. Tale affermaÂzione, infatti non è condivisibile in quanto porterebbe all’assurÂdo che, qualora una delle parti adempisse alla propria obbligaÂzione dopo la scadenza del termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni corrispettive, si realizzerebbe in concreto addirittura l’esecuzione anticipata della prestazione cui potrebbe’ seguire, stante l’inesigibilitĂ della stessa, l’azione di arricchiÂmento disciplinata dall’art. 1185 c.c.
IlliceitĂ dell’inadempimento e illiceitĂ della proposizione dell’eccezione
Parte della dottrina afferma che l’esercizio dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. giustificherebbe la mancata esecuzione delle prestazioni reciproche, dal momento che non può ritenersi illecita una facoltĂ concessa dall’ordinamento stesso. Da tale affermazione, però, appare evidente che si confonde la liceitĂ dell’esercizio della facoltĂ riconosciuta dall’ordinamento di impedire che il creditore inadempiente alteri l’equilibrio sinallagmatico, con l’illiceitĂ dell’inadempimento contrattuale che giustifica proprio l’esercizio di quella facoltĂ . Pertanto tale orientamento va disatteso, in quanto fondato su presupposti errati.