Chi è allora il soggetto che «essendo tenuto» ha anche «interesse a soddisfare»?
Escluso che colui che è «tenuto» in base all’art. 1203 c.c. sia un debitore in senso tecnico, è opportuno chiarire la ragione per la quale il comma terzo dell’art. 1203 c.c. fa riferimento ad un «interesse a soddisfare il debito» (che sarebbe insensato, abbiamo visto, riferire al debitore).
IN REALTÀ l’ordinamento ha, nella suddetta norma, preso in considerazione la situazione in cui viene a trovarsi un soggetto il quale pur non essendo debitore in senso tecnico, sarebbe C0111unque costretto a sopportare il peso economico del debito altrui.
In alcune ipotesi, infatti, alcuni soggetti potrebbero avere interesse a SODDISFARE il debito altrui, piuttosto che SOPPORTARE le conseguenze, nel proprio patrimonio, dell’altrui inadempimento.
Pensiamo all’ipotesi del TERZO DATORE DI IPOTECA quest’ultimo è un soggetto “TENUTO” non perché sia debitore (non è certo debitore infatti del debito garantito da ipoteca), ma nel senso che è tenuto a sopportare nel suo patrimonio le conseguenze dell’altrui inadempimento.
Infatti, se il debitore non adempie, il terzo dovrà subire, sopportare, l’esecuzione nei confronti dell’immobile sul quale egli ha concesso ipoteca a garanzia del debito altrui.
Ebbene, in questo caso, il terzo datare di ipoteca, potrebbe avere interesse a soddisfare l’altrui debito, piuttosto che sopportare il peso dell’esecuzione ipotecaria.
Ci troviamo quindi di fronte ad un soggetto che è TENUTO a sopportare. e che può avere INTERESSE A SODDISFARE il debito altrui piuttosto che sopportare le conseguenze dell’altrui inadempimento.
C’è un’ulteriore ipotesi che può essere fatta rientrare nella previsione di cui al terzo comma dell’art. 1203 c.c., ed è quella prevista dall’art. 1381 c.c. “PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO»: colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto del terzo, è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Secondo una parte della dottrina saremmo in presenza di un contratto con il quale un soggetto assume l’obbligo di ATTIVARSI perché il terzo esegua la prestazione; quindi il promittente dovrebbe adoperarsi per indurre il debitore ad eseguire il fatto promesso.
La dottrina moderna, viceversa, ha chiarito che in tal caso, l’oggetto dell’obbligazione che scaturisce dalla promessa, non è l’obbligo di «adoperarsi”, ma quello di GARANTIRE il fatto del terzo; con la promessa cioè il promittente si obbliga a versare un’indennità qualora il fatto non sia compiuto dal terzo.
Si ritiene poi che il fatto in questione possa anche essere l’adempimento del terzo: quindi, qualora quest’ultimo non adempisse, il promittente sarà tenuto a versare un indennizzo al creditore, indipendentemente dal fatto che si sia adoperato; il promittente cioè non potrà liberarsi dimostrando di aver fatto di tutto per costringere il terzo all’adempimento.
Siamo in presenza quindi di un contratto di garanzia di tipo indennitario, in cui la garanzia non darà mai luogo ad un obbligo del promittente che sia SOLIDALE con l’obbligo del terzo di cui si promette il fatto (cioè l’adempimento).
L’obbligazione che nasce in capo al prominente, ha un contenuto diverso. non è la medesima prestazione alla quale è tenuto il debitore principale, quindi il promittente che esegue. non la propria obbligazione di garanzia, ma l’altra obbligazione, cioè quella garantita, può utilizzare lo strumento della surrogazione legale poiché ha pagato un debito altrui.
Infatti il pro mittente sa che l’inadempimento del terzo si riverserà inevitabilmente sul suo patrimonio, essendosi egli impegnato a sopportarne la conseguenza, potrebbe preferire quindi eseguire la prestazione a cui è tenuto il debitore originario, anziché provvedere al versamento dell’indennità pattuita.