Il nesso di causalità:
Il nesso di causalità tra il fatto e il danno ingiusto: il fatto deve avere cagionato il danno. In concreto esistono diversi criteri per stabilire quando c’è il nesso di causalità:
- conditio sine qua non: se senza quel fatto non ci sarebbe stato il danno. E’ un requisito necessario ma non sufficiente (=problema del regresso nel tempo).
- Causalità adeguata o giuridica: un determinato fatto è giuridicamente causa quando a essere conditio sine qua non è normalmente idoneo a produrlo senza un criterio di normalità.
Quando il danno è omissivo?
Occorre fare a posteriori un giudizio prognostico: a danno verificato occorre eliminare mentalmente l’omissione e sostituirla con l’azione doverosa. Se il danno non si sarebbe verificato, allora l’omissione è causa del danno.
Il dolo o la colpa:
Sarebbero di tipo psicologico.
Il dolo è l’intenzione di provocare l’evento dannoso (diverso dal dolo contrattuale).
La colpa è la mancanza di diligenza, prudenza o perizia.
Un’altra categoria di colpa è l’inosservanza di norme di legge o regolamenti.
La distinzione è meno netta quando il dolo assume la forma di dolo eventuale, mentre la colpa diventa colpa cosciente.
Dolo eventuale: atteggiamento psicologico di chi agisce non con l’intenzione di cagionare l’evento dannoso, ma, rappresentandosi il rischio che avvenga il danno, agisca comunque.
Colpa cosciente: quando il soggetto ugualmente si rappresenta il rischio che dall’azione derivi il fatto dannoso, ma agisce essendo sicuro che nel suo caso non avviene (es. agente di polizia che uccide l’ostaggio).
Mentre nel diritto penale l’accertamento di questi è molto importante, nel diritto civile invece è indifferente ai fini del risarcimento. Allo stesso modo è irrilevante sotto il profilo della quantità del risarcimento.
Solo in limitati casi, nel diritto civile può assumere rilevanza la distinzione tra dolo e colpa: es. assicurazione responsabilità civile (art.1817) esclude dalla copertura fatti dolosi. E’ ammessa la pattuizione che la compagnia paghi il sinistro per colpa grave, ma mai per dolo.
Ancora quando l’illecito civile è configurabile solo per dolo: induzione all’inadempimento, atti emulativi ex art.833 (la giurisprudenza ad oggi però mai ha condannato qualcuno al risarcimento per atto emulativo perché bisogna dimostrare che l’unico scopo sia quello di nuocere).
A parte questi casi particolari, dolo e colpa si equivalgono.
In linea di principio è irrilevante il grado della colpa. Può essere eventualmente rilevante solo qualora ci siano persone che debbano rispondere dello stesso evento dannoso: art. 2055 – tutti i coautori sono solidalmente obbligati al risarcimento ma nei rapporti interni vi è azione di regresso nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenza che ne sono derivate. L’onere della prova del dolo o della colpa grave grava sul danneggiato che chiede il risarcimento: diverso da responsabilità contrattuale ex art.1218 dove è il debitore a dover provare che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
La colpevolezza richiede però un presupposto: è necessario che questo soggetto abbia la capacità di intendere e di volere.