La regola generale è che nessuno obbligo di giungere effettivamente alla conclusione del contratto grava sulle parti durante le trattative: in ogni caso, però, anche durante questa fase devono comportarsi secondo buona fede, tutte le volte che ciò non accade la parte che ha subito la scorrettezza può pretendere di risarcimento dei danni, causati dall’interruzione immotivata delle trattative o dalla loro conduzione disonesta.
La responsabilità contrattuale non tutela, infatti, l’interesse all’adempimento ma l’interesse del soggetto a:
a) Non essere coinvolto in trattative inutili
b) Non stipulare contratti invalidi o inefficaci
c) Non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.
Conseguentemente, il danno lamentato dalla vittima non consisterà nella lesione del cosiddetto Interesse positivo (cioè l’interesse all’esecuzione del rapporto contrattuale, esso è il criterio seguito nel campo della responsabilità contrattuale) ma nella lesione del cosiddetto Interesse negativo che è l’interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale.
Bisogna distinguere tra il danno dell’interesse positivo e danno dell’interesse negativo:
a) Il danno dell’interesse positivo (quale interesse all’esecuzione del contratto) è rappresentato dalla perdita di soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato eseguito (lucro cessante).
b) Il danno dell’interesse negativo (quale interesse a non essere leso nell’esercizio della libertà negoziale) consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce: nei casi di rottura ingiustificata delle trattative o di stipulazione di un contratto invalido o inefficace il soggetto. Interesse negativo comprende sia il lucro cessante cioè le spese inutilmente sostenute, nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto sia il danno emergente cioè la perdita di ulteriori occasioni per la mancata conclusione, nei riguardi di altri possibili stipulanti, di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello non concluso. Pertanto, non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con l’esecuzione del contratto.