L’esclusività di disciplina (contrattuale) che caratterizza il danno meramente patrimoniale trova conferma nella common law.

In materia di responsabilità del produttore, la Corte suprema del New Jersey in Santor v. Karagheusian. aveva nel 1965 affermato la risarcibilità in tort dei danni puramente patrimoniali (non consistenti cioè nella lesione dell’integrità fisica della persona o dei suoi beni, escluso il prodotto), immediatamente dopo, in Seely v. White Motor Co., il giudice Roger John Traynor riconduce entro il rapporto ex contractu la responsabilità per il danno meramente patrimoniale.

La Corte suprema ha infine fatto proprio tale orientamento in East River Steamship Corp. V. Transamerica Delaval, Inc., affermando che il produttore non è tenuto né per colpa né oggettivamente nel caso di semplice distruzione del prodotto che derivi da vizi del prodotto stesso, dovendo invece rispondere per questo ex contractu.

La tendenza attuale conferma l’esclusione delle perdite puramente economiche dall’àmbito della responsabilità extracontrattuale.

Analogo è l’orientamento nel diritto inglese, con riguardo al quale si afferma che il danno puramente economico derivante da un prodotto difettoso non è risarcibile se non nell’àmbito di un rapporto ex contractu.

La direttiva della Comunità Europea in materia di danno da prodotti esclude la responsabilità (extracontrattuale) del produttore per i danni riguardanti il prodotto stesso.

Questo modello giuridico conferma un orientamento resosi chiaro nel diritto europeo prima che in quello statunitense, consistente nella distinzione tra préjudice commercial e préjudic causé par la chose.

Tale distinzione è la dicitura appropriata della disciplina che il nostro Codice civile contiene rispettivamente nel comma I e II del 1494 (Risarcimento del danno: In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.           Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa).

Il danno meramente patrimoniale ha la sua sede propria nella responsabilità contrattuale e quindi può essere fatto valere solo tra le parti di un rapporto obbligatorio mentre la sua rilevanza nei confronti dei terzi esige una norma specifica che lo preveda (come ad es. le ipotesi di danno patrimoniale da reato, danno che essendo tout court risarcibile ex 185.2 c.p. non necessita del medio costituito dalla lesione di una situazione soggettiva).

{La previsione del 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno) risolve nella maniera più limpida la questione che la dottrina si è posta circa il fantomatico diritto che sarebbe leso da un fatto illecito il quale, pur non violandone apparentemente alcuno, obbliga ugualmente al risarcimento del danno.

Ipotesi come la falsa testimonianza o l’omissione di soccorso, in quanto reati, obbligano tout court al risarcimento del danno perché così dispone in generale il 185.2, eliminando in radice la necessità di una situazione soggettiva della quale esibire la lesione ai fini del risarcimento.

Per questo aspetto si riproduce nel nostro ordinamento il modello sotteso al § 823 comma II BGB, che estende la tutela aquiliana agli interessi che non abbiano la veste dei diritti soggettivi di cui al comma I della stessa norma (la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o altro diritto), ma siano oggetto di una specifica norma di protezione}.

Sempre sul terreno di disciplina generale della responsabilità civile il modello appena descritto risolve la questione del reciproco porsi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed in particolare della delimitazione dell’area nella quale la prima non subisce il concorso della seconda.

Proprio la prospettiva del danno meramente patrimoniale mette in luce infatti come, accanto ad un’area di sovrapposizione nella quale la violazione di un obbligo specifico (contrattuale) coincide con un danno ingiusto di per sé suscettibile di risarcimento ex 2043, si ponga un’area nella quale la specificità dell’atto di autonomia privata emerge elevando quest’ultimo a fonte unica della responsabilità.

Nella prima, ricorrendo la lesione di una situazione giuridica soggettiva sia pure perpetrata mediante l’inadempimento di un obbligo, alla responsabilità ex contractu che nasce da tale inadempimento si accosta, con essa concorrendo, la responsabilità aquiliana; concorso che è invece da escludere in ogni caso, ricorrendo solo una responsabilità ex contractu, quando il danno sia bensì conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, come testualmente prevede il 1223 (Risarcimento del danno), ma non abbia in pari tempo alla sua origine la lesione di una situazione giuridica soggettiva altra dal diritto di credito.

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