Un’altra situazione è quella degli interessi legittimi. E’ risarcibile la lesione effettuata dalla Pubblica amministrazione?
Prima la giurisprudenza negava la risarcibilità, bisognava ricorrere al Tar e far annullare il provvedimento illegittimo. Lo stesso diceva in ordine ai comportamenti della Pubblica Amministrazione.
Critiche da parte della dottrina, perché derivava una immunità della Pubblica Amministrazione. La lesione dell’interesse legittimo oppositivo o pretensivo cagiona danni amplissimi per il danneggiato.
Negli ultimi anni, dal punto di vista legislativo, c’è stata una legge speciale che per gli appalti pubblici ha affermato la risarcibilità dei danni agli interessi legittimi.
Sentenza Sezioni Unite 500/’99 haper la prima volta affermato che in linea di principio il danno è risarcibile.
Subito dopo, legge n.205/2000 di riforma processo amministrativo, all’art.7 prevede il risarcimento danno e attribuisce queste lesioni alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ci sono cmq molte questioni dove ci sono contrasti in giurisprudenza: es. se il risarcimento può essere chiesto e ottenuto solo se pregiudizialmente è stato annullato l’atto amministrativo; se il privato deve provare anche la colpa della Pubblica Amministrazione.
Ci sono però delle ipotesi in cui, essendoci astrattamente un danno ingiusto, il responsabile non è chiamato a risarcirlo: quando ricorre una causa di giustificazione non c’è antigiuridicità.
Il codice civile richiama la legittima difesa(art.2044) e lo stato di necessità (art.2045).
La legittima difesa di sé o di altri può essere sia difesa della persona sia dei beni: può consistere in misure di prevenzione però proporzionale.
Lo stato di necessità si caratterizza per il fatto che si cagiona danno ad un innocente, costretti dalla necessità di salvare sé o altri da un danno grave alla persona. Non deve però essere volontariamente causato da chi poi deve reagirvi: es. automobilista che per evitare uno scontro con un camion, sterza investe un pedone=non è responsabile a meno che il pericolo non sia da lui causato perché per es. andava contro mano.
Si richiede che il pericolo poi non fosse in nessun modo evitabile. Non è mai invocabile per evitare danno ai beni o al patrimonio.
E’ previsto dall’ultima parte art.2045, che al danneggiato sia dovuta una indennità la cui misura è stabilita dal giudice. L’indennità si ricollega ad un atto illecito dannoso.
E’ pacifico che operino anche altre cause di giustificazione.
Una prima è il consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto (=comportamento con il quale cagiona il danno costituisce l’esercizio di un diritto). Es. giornale lede la reputazione di un soggetto o viola la privacy.
La giurisprudenza segue il criterio per cui affinché sussista causa di giustificazione per giornalista, occorre che:
- il fatto narrato sia vero o quanto meno putativamente vero
- il fatto narrato presenti un apprezzabile interesse per l’opinione pubblica
- il fatto narrato sia esposto in maniera da evitare inutili e gratuite aggressioni alla reputazione
In questi casi il diritto di cronaca e critica prevale sul diritto di riservatezza ecc. del danneggiato.