La L. 14/5/2005, n. 80, convertendo, il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, ha modificato il testo degli artt. 561 e 563 c.c.
Il precedente disposto dei due articoli prevedeva la restituzione degli immobili oggetto di positivo esperimento della azione di riduzione liberi da ogni peso e condizione.
Il vecchio testo art. 563 c.c. inoltre, prevedeva, per la ipotesi in cui il donatario avesse alienato a terzi l’immobile oggetto di riduzione, la possibilità , per il legittimario, previa escussione del donatario, di poter chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili.
La norma si applicava anche alle ipotesi di donazione dissimulata da una compravendita e prescindeva dalla buona fede del terzo, il quale, pertanto, ben poteva trovarsi, del tutto ignaro a dover restituire l’immobile stesso.
 La modifica normativa, L. 14/5/2005, n. 80, ha operato su due diversi campi.
Da un lato viene prevista la purgazione (cancellazione) dell’immobile da pesi ed ipoteche, qualora la azione venga proposta nel termine di venti anni dalla trascrizione della donazione nei registri, con la conseguenza che la azione di restituzione dei terzi può essere proposta solo se non siano trascorsi i venti anni dall’atto donativo.
Qualora, trascorsi i 20 anni dalla trascrizione della donazione, i creditori ipotecari ed i beneficiari dei pesi costituiti dall’onorato vedranno pertanto consolidarsi il loro diritto, non piĂą aggredibile da qualsiasi pretesa ereditaria.
 L’art. 561 cc, nuova formulazione: “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652”.
Quindi, pesi e ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchĂ© la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”.
 Trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario non può più agire in nei loro confronti, in tal modo consolidando la proprietà del terzo sul bene.
 Il nuovo art. 563, prevede, infatti, “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l’escussione del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
 L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro”.
 Infine, viene prevista la possibilità per il legittimario non donatario di opporsi alla donazione, con un apposito atto stragiudiziale, con conseguente sospensione dei termini in favore dell’opponente.
L’art. 563, ultimo comma, prevede, infatti, che “Salvo il disposto dell’articolo 2652 n.8, il decorso del termine di cui al 1°c e di quello di cui all’articolo 561/1c, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”
Quindi, dal combinato disposto delle due norme se ne ricava che, solo trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione e mancando opposizione da parte dei legittimari, l’acquisto può ritenersi opponibile da ogni futura azione successoria.
 In dottrina ci si è interrogati circa la possibilità di esperire l’atto oppositivo in presenza di donazioni dissimulate ed, durante la vita del donante. L’atto di opposizione, infatti, per essere trascritto nei Registri Immobiliari, deve formalmente avere ad oggetto donazioni.
Si è così, ipotizzata, ancora con il simulato alienante (donante) in vita, la possibilitĂ di esperire la azione di simulazione volta alla proposizione dell’atto di opposizione ex art. 563, ultimo comma c.c., pur evidenziandosi i rischi che tale soluzione comporta per la certezza e la celeritĂ dei negozi giuridici, stante la possibilitĂ di impugnare in simulazione ogni atto a titolo oneroso, non appena esso sia compiuto, senza attendere la morte del disponente.
 Secondo altri autori, al contrario, la opposizione risulta comunque esperibile pur senza il previo accertamento della simulazione.
 Si è, inoltre, correttamente rilevato come la questione concerna le sole alienazioni che simulano donazioni miste ad altri negozi; in ipotesi di simulazione assoluta, infatti, il positivo esperimento della azione di simulazione della compravendita fa sì che il bene rientri nel patrimonio del futuro de cuius, senza necessitare la trascrizione dell’atto oppositivo.
 Quanto all’atto di opposizione, si osserva come lo stesso mal si coniuga con le esigenze di maggiore celerità e snellezza dei traffici che avevano connotato la nuova disciplina, inserendosi, al contrario, nell’ambito dei provvedimenti a tutela forse anche estrema, dei diritti dei legittimari.
Trattasi di atto personale, stragiudiziale, da notificare e trascrivere. La norma prevede, altresì, la possibilità di rinunziare alla opposizione. A tal proposito, si osserva come la normativa non si ponga in contrasto con il divieto dei patti successori.
Rinuncia alla opposizione, infatti, non equivale, a rinuncia alla azione di riduzione, la quale potrĂ sempre essere esperita, qualora ovviamente,e ne ricorrano i relativi presupposti.
Si osserva, infine, che trattasi di atto rinnovabile; lo stesso disposto normativo prevede la perdita di efficacia, in assenza di rinnovo, che deve essere effettuato prima dello scadere del ventennio.