Espromissione atipica: secondo CICALA non è configurabile una espromissione che non persegua la sua funzione tipica in quanto essa è, come detto, l’unico strumento ad hoc, previsto appositamente per l’assunzione del debito altrui. Non ci può essere espromissione se il peso del debito resta a carico del debitore originario.
Espromissione invertita e contratto di garanzia non fideiussoria: secondo CICALA è improprio parlare di espromissione di fronte al contratto con cui l’assuntore assume la figura di garante: in questo caso non si verifica il fenomeno dello spostamento del peso del debito, che è invece tipico del contratto di espromissione, ma una situazione “invertita” rispetto all’ ipotesi classica di espromissione. In questo caso, qualificabile più propriamente come contratto di garanzia non fideiussoria, l’assuntore non è il soggetto che si impegna nei confronti del creditore, ma diviene una sorta di debitore sussidiario (assume cioè la posizione del debitore espromesso a seguito di un contratto di espromissione).
Contratto autonomo di garanzia: Tra i contratti di garanzia “non fideiussori” vi è anche il Garantievertrag, che la dottrina nostrana qualifica con il termine “contratto autonomo di garanzia”. L’attributo autonomo sta a significare che il garante non può opporre al creditore le eccezioni relative al debito principale.
In questo contratto la sussidiarietà riguarda l’obbligazione del nuovo debitore: da ciò si evince la chiara differenza rispetto all’espromissione, in cui il “nuovo debitore” si assume il peso del debito altrui verso il creditore.
La sussidiarietà del nuovo debitore può essere attenuata mediante uno strumento introdotto dalla prassi del commercio estero: la clausola di “pagamento a prima richiesta”. Con essa è prevista la possibilità , per il creditore, di richiedere l’adempimento dell’obbligazione al nuovo debitore (garante), in base alla sola affermazione che il debitore originario (che è ancora il debitore a cui va chiesto in prima istanza l’adempimento) non ha eseguito la prestazione richiesta.
La clausola in esame, con la possibilità di richiedere direttamente l’adempimento al garante, compie un’astrazione del rapporto di garanzia dal rapporto principale (di valuta).