Cass. civ., S.U., 07.07.2004, n. 12505

Fallimento – Permuta – Trascrizione

Il fatto

Tizio e Caio stipulano un contratto preliminare di permuta in cui Tizio cede un area edificabile e Caio cede in controprestazione uno degli  immobili da costruire.

Viene dichiarato il fallimento di Caio successivamente all’avvenuto trasferimento della proprietà dell’area e dopo che la costruzione era stata eretta.

La curatela fallimentare chiede lo scioglimento dal contratto ex art. 72 comma 4 legge fall, mentre Tizio si oppone, assumendo che l’art. 72, l. fall., è nella specie inapplicabile, sia perché tale disposizione riguarda la vendita e non la pennuta, sia perche la sentenza pronunciata dal Tribunale diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre era comunque opponibile al fallimento perché trascritta anteriormente.

Tizio vede riconosciute le sue ragioni in primo grado e in appello.

La Curatela ricorre per Cassazione.

 

Decisione della Cassazione

La Corte rigetta il ricorso, essenzialmente per 2 motivi:

1) In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, diversamente da quanto avviene nella vendita, in caso di permuta – dove il reciproco trasferimento delle cose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente – l’incidenza del fallimento non è suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l’una o l’altra parte, e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme secondo il criterio delineato nei primi tre commi dell’art. 72 legge fall., che assume, rispetto all’altro previsto dal 4º comma della stessa disposizione, carattere di minore specificità. Pertanto, ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di fallimento è inapplicabile il principio posto dall’art. 72, 4º comma, legge fall.; e, quale che sia il contraente fallito, il curatore può sciogliersi dal contratto solo se quest’ultimo è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti.

2) La trascrizione, anteriormente alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, della domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre assume rilievo decisivo ai fini dell’opponibilità ai terzi del trasferimento attuato con la pronuncia e trascrizione, a questo successiva, della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso: effetti che retroagiscono alla data della prima trascrizione. Tale sentenza, pertanto, è opponibile alla massa dei creditori ed impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall’art. 72 L. Fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

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