Il diritto alla integrità del patrimonio nasce dalla obliterazione di una situazione giuridica che in maniera più propria è in grado di dare forma ai conflitti di interessi dai quali esso è stato fatto derivare.
Nella disciplina italiana della responsabilità extracontrattuale, ove manchi una norma specifica che lo consenta espressamente, il risarcimento del danno meramente patrimoniale è da ritenersi frutto estraneo.
Conclusione, questa, coerente con l’idea secondo cui l’ingiustizia del danno non si costituisce nel momento della valutazione giudiziale del conflitto di interessi ma sul terreno della previsione legislativa.
La storia del danno al patrimonio denota il vistoso tracimare della responsabilità civile come istituto che, per una sua pretesa genericità, consente di essere adoperato ogni volta che se ne ritengano verificati gli elementi costitutivi quando sia ormai precluso il ricorso a rimedi più propri o una considerazione di mero fatto induca a ritenere più conveniente il rimedio aquiliano.
Questo eccesso di funzione della responsabilità civile trova spiegazione in una serie di ragioni interne ed esterne, mediate da una carenza di consapevolezza critica della dottrina.
Una prima ragione è costituita dalla relativa semplicità dei meccanismi dell’illecito, la quale induce una certa faciloneria a parlare di risarcimento ogni volta che si rilevi una diminuzione patrimoniale oppure ogni volta che si metta in luce un illecito.
Ragione specifica al danno meramente patrimoniale è invece la maggiore probabilità di mero fatto di essere risarciti dal terzo piuttosto che dal proprio partner nel rapporto contrattuale.
Ma più che tutto la irresistibile tentazione di risolvere in tort problemi che in altri frangenti storico-sociali non sarebbero stati letti in simile chiave traluce come epifenomeno giuridico di quella propensione sociale a trovare ai propri mali in ogni caso un responsabile.
La dottrina spesso si è limitata a mimare la giurisprudenza laddove avrebbe dovuto fornire le linee di riferimento alle quali rapportare le decisioni dei giudici misurandone il valore e l’attendibilità.
Questo ruolo non si può cancellare solo perché, con parola infelice, è stato chiamato “dogmatica”.
Se solo si tratta di fare una stipulazione linguistica, si può parlare più propriamente di “sistematica” oppure convenire che “dogmatica” ha ormai solo un significato traslato che coi dogmi non ha niente da spartire.
Certo non si può eliminare, in odio alla parola, ciò che essa in realtà vuole indicare.
Accanto al vizio di calligrafia della giurisprudenza di cui abbiamo detto in esordio se ne può rilevare un altro, ed è la concentrazione dell’attenzione su certi temi che, ove si riveli sproporzionata alla rilevanza dei temi stessi, consegna un duplice effetto negativo: quello di sguarnire altri fronti ai quali opportunamente si potrebbe volgere l’indagine, e quello di enfatizzare l’oggetto dell’analisi.