Il primato dei crediti di somme di denaro e l’importanza che continuano ad assumere i “pagamenti” si riverberano sulla disciplina della parte generale; la quale assai spesso, in materia esplicita o implicita, prende a modello le prestazioni che si esauriscono nella consegna di denaro o altre “cose”.I termini giuridici che delimitano il nucleo essenziale di una così ampia nozione di rapporto sono costituiti dalla PRESTAZIONE, quale comportamento attivo ovvero omissivo a cui il debitore è tenuto nei confronti del creditore, e dalla PRETESA, in cui si compendiano le iniziative giuridiche rilevanti che il creditore ha facoltà di assumere nell’esercizio del suo diritto allo scopo di sollecitarne la normale soddisfazione. L’affermazione secondo cui il creditore avrebbe soltanto un’aspettativa tutelata al conseguimento dell’oggetto della prestazione induce a svalutare un aspetto essenziale del vincolo obbligatorio, il cui rilievo non trova espressione soltanto nella fase dell’esercizio della tutela in giudizio, ma si manifesta in una serie di comportamenti del creditore che hanno un sicuro senso giuridico già nel contesto dell’esecuzione del rapporto considerato nel suo complesso.
Il modello generale presupposto dal legislatore è, pertanto, basato sulla simmetria delle situazioni reciproche. Il presupposto legale è paritario. Il rilievo sistematico delle obbligazioni nell’ordinamento e nelle teorie dei giuristi non è rimasto confinato all’interno di una delle grandi suddivisioni del diritto privato patrimoniale. All’obbligazione si è fatto riferimento come a un modello per più ampie analisi di teoria generale del diritto, nel confronto con le altre ipotesi in cui fossero ravvisabili gli estremi di un rapporto giuridico. Una tale forza espansiva della disciplina e dello studio delle obbligazioni, come si è accennato, si è manifestata anche nell’interpretazione dei rapporti di cui è parte lo stato. Certo è che è stata messa in dubbio l’interpretazione tramandata di alcune disposizioni di carattere speciale che sembrano sottrarre i debiti dello stato alle regole generali del diritto privato: si pensi all’opinione, fondata sulla disciplina della contabilità dello stato secondo cui il credito del cittadino non può essere in alcun modo leso dall’amministrazione pubblica prima del completamento della procedura amministrativa che conduce all’emissione del “titolo di spesa.
Una “svolta” all’orientamento dei giudici è rappresentata dalla pronuncia in cui si è affermato che il rispetto delle regole di contabilità pubblica non comporta che il credito sia privo di tutela fino al completamento d ella procedura amministrativa, ma soltanto giustifica il ritardo nei pagamenti, purché la mora non sia imputabile alla pubblica amministrazione, secondo le regole generali che impongono a tutti i debitori di comportarsi secondo diligenza e correttezza. Gli interessi di mora chiesti dai privati sono dovuti anche in data anteriore, se non è fornita la prova che il mancato adempimento dipende dal rispetto delle procedure legali e non già all’inerzia dello stato debitore. La disciplina dettato per lo stato e che sembra interferire con il rapporto obbligatorio con il cittadino tende più spesso ad essere interpretata con riferimento al fondamento delle singole regole; si riduce così il rischio della formazione in via giudiziale di privilegi diretti ad introdurre deroghe alla generale regolamentazione delle obbligazioni contenuta nel codice civile.
Occorre inoltre rilevare che il diritto di credito non è munito soltanto di azione in giudizio ma anche da una garanzia generica sul patrimonio del debitore, il quale risponderà dell’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740).Per mantenere integro il patrimonio del debitore sono inoltre previsti appositi strumenti come ad esempio l’azione revocatoria o la surrogatoria.
Il codice civile non fornisce una definizione di obbligazione pur definendo il contratto (1321) e si è pertanto mantenuto aderente al modello napoleonico. Sebbene un compito indirettamente definitorio sia affidato alle disposizioni preliminari (1173-1176), non sono mancati tentativi di definizioni: ”l’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale una persona determinata, chiamata debitore, è tenuta ad un comportamento patrimoniale valutabile al fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di altra persona determinata, chiamata creditore, la quale ha diritto all’adempimento”.