l Codice del consumatore: responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi.
Disciplinato dal codice del consumo (artt.114-127).
Nei moderni sistemi industriali, caratterizzati dai consumi di massa, sono sempre più frequenti i danni patiti dai consumatori per i prodotti difettosi.
Per tutelare i consumatori finali, nel 2005 è stata disciplinata la materia nel codice del consumo.
Art.114: il produttore è responsabile dei difetti cagionati dal suo prodotto.
Art.117: un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere, tenuto conto di tutte le circostanze. Quindi, tenute conto tutte le circostanze, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere.
Quattro ipotesi in cui il prodotto è considerato dannoso:
- Quando ricorre un difetto di progettazione, normalmente tutti gli esemplari del prodotto sono difettosi.
Caso storico della montain bike: lega metallica non sufficiente a sostenere le vibrazioni. In queste ipotesi tutti i prodotti in serie saranno difettosi.
- In secondo luogo il difetto può dipendere dalla fabbricazione del prodotto. In questo caso i difetti di fabbricazione possono riguardare solo certe partite.
Es.una partita di prodotti alimentari avariati.
- Un terzo ordine di casi in cui può aversi dannosità del prodotto è quello in cui si ha insicurezza cha si manifesta nell’uso da parte dell’utente.
Da un lato stanno gli accorgimenti che il produttore deve adottare per prevenire i danni derivanti dall’uso; dall’altro le cautele che deve adottare il consumatore.
Alcuni dati però sono sicuri: l’uso improprio o anomalo del prodotto esclude la responsabilità del produttore. Questo risulta dall’art.117, lettera B. Bisogna tenere conto delle informazioni che il produttore fornisce all’utente sulle modalità d’uso del prodotto: il produttore non risponde dei danni da uso difforme dalle istruzioni. Cmq c’è sempre un certo margine di incertezza. Ci sono poi casi in cui neanche le istruzioni sono sufficienti per escludere la responsabilità del produttore: oggetti per i bambini=se il produttore non ha adottato tutte le misure per prevenire il danno, il produttore non si libera dimostrando di aver fornito le informazioni.
- Quarta ipotesi in cui il prodotto è considerato dannoso: casi in cui il prodotto è in sé e per sé dannoso. Arreca danno indipendentemente dalla progettazione.
Caso che riguarda il farmaci dell’industria chimica. Problema. Il produttore è da considerare responsabile?
Ai sensi della disciplina dettata dal codice del consumo, il produttore non è responsabile perché fra le prove liberatorie che il codice fornisce al produttore vi è quella della lettera E dell’art.118:”Se lo stato delle conoscenza scientifiche-tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”.
Per effetto di questa disposizione che consente al produttore di liberarsi, il c.d. Rischio di sviluppo grava non sui produttori ma sulla collettività.
In questi casi, in cui il rischio di sviluppo grava non sui produttori, ma sulla collettività, non è sempre detto che il produttore vade esente da colpa.
Es. se questo soggetto esercita un’attività pericolosa, ai sensi dell’art.2050cod.civ., sarà allora responsabile ai sensi dell’art.2050cod.civ e non ai sensi del codice del consumo.