Il giudizio di possibilità non esige l’attuale esistenza del bene previsto. Il contratto può, infatti, avere ad oggetto un bene futuro.

Il bene futuro è il bene attualmente inesistente come autonomo oggetto di diritti di godimento ma suscettibile divenire ad esistenza.

Beni futuri sono ad esempio: le cose non ancora esistenti natura, i prodotti d’opera non ancora formati nella loro individualità economica, i prodotti naturali non ancora staccati dalla cosa madre.

La legge, all’art. 1348, prevede espressamente la possibilità che il contratto abbia ad oggetto beni futuri questa previsione comprende sia le cose sia i diritti futuri.

L’attuale inesistenza del bene futuro non comporta la mancanza dell’oggetto del contratto infatti, in quanto, le parti prevedono un bene futuro, l’oggetto del contratto è appunto il bene previsto.

In questo senso, afferma il Bianca, non possono essere condivise nè la tesi della incompletezza del contratto nè la tesi della sospensione di efficacia del contratto (cioè la tesi che ravvisa nella venuta ad esistenza del bene un elemento costitutivo della situazione eventuale).

La giurisprudenza appare orientata nel senso di considerare il contratto avente ad oggetto un bene futuro come un contratto perfetto ed obbligatorio. Obbligatorio nel senso che impegna la parte alla attribuzione del bene o ad attivarsi per la sua produzione.

Se la produzione del bene diviene impossibile il contratto si risolve per sopravvenuta impossibilità della prestazione. In questo caso non si tratta di constatare la nullità del contratto per mancanza nell’oggetto, bensì di accertare se la sopravvenuta impossibilità sia o no imputabile alla parte e cioè se si tratta di un evento che essa avrebbe evitato con l’uso della dovuta diligenza. La responsabile della parte comporta l’obbligo del risarcimento del danno per inadempimento, il danno l’inagibile è costituito dalla violazione dell’interesse positivo all’esecuzione del contratto (mentre l’invalidità del contratto limita il danno  risarcibile alla violazione per dell’interesse negativo a non stipulare un contratto invalido).

La  prestazione di cose future vietata per eredità, donazione e ipoteche.

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