A proposito della fideiussione non è possibile discorrere di un negozio con causa generica da specificare con riferimento ad una fonte estrinseca che valga a conferire all’interesse negoziale quel grado di compiutezza sufficiente a renderlo idoneo fondamento sostanziale dell’ attribuzione promessa od effettuata. L’unicità del requisito causale non dovrebbe consentire il dualismo «negozio incompleto», caratterizzato dalla causa generica, «negozio completo», fornito di causa tipica sufficiente a giustificare il trasferimento, perché l’integrazione presuppone l’autonomia delle fattispecie e, dunque, delle cause. Nel negozio di garanzia può variare la disciplina del singolo rapporto, sensibile all’ assetto di interessi dell’obbligazione garantita che concorre a determinare il concreto regolamento fideiussorio. Ciò, però, piuttosto che dalla causa, dipende dall’oggetto del contratto che finisce necessariamente con l’incidere sulla prestazione dovuta dal garante.
Sembra, pertanto, da condividere il riferito orientamento giurisprudenziale secondo il quale il criterio discriminatore tra assunzione cumulativa del debito e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure: di qui la conclusione che nei negozi di assunzione del debito il rafforzamento dell’aspettativa creditoria di non vedere frustrata l’utilità economica connessa alla prestazione rappresenta un mero risultato indiretto.
La delegazione, l’espromissione e l’accollo, pur modificando l’obbligazione nel lato passivo, sono mezzi giuridici concessi all’ autonomia privata per realizzare un assetto di interessi piu complesso nel cui ambito si realizza anche l’ulteriore ed impregiudicata conseguenza dello spostamento del peso economico del debito. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il terzo intervenga per una finalità di finanziamento oppure per uno scopo liberale: il variare del risultato inciderà sulle conseguenze economiche dell’ assunzione sicché, mentre nel primo caso il terzo avrà diritto alla restituzione di quanto pagato, nel secondo non potrà pretendere alcunché, avendo fatto proprio il peso economico del debito altrui.
Ammettere che il peso del debito debba gravare sul terzo assunto re quale debitore principale soltanto «in mancanza di diversa pattuizione», induce a ritenere che detto effetto non sia idoneo a qualificare la funzione dei negozi in esame. Con tale affermazione si riconosce che il grado con cui il debitore originario ed il terzo sono tenuti all’adempimento discende dal titolo che ha giustificato l’assunzione dell’ obbligazione, con la conseguenza di dover presumere la parità di grado se da esso non risulti una scelta diversa.