Malgrado si sia affermato che la base negoziale può essere costituita da un mandato sia nel caso di delegazione che di espromissione, tuttaviala DOTTRINA PREVALENTE(BIGIA VI) sostiene che l’actio mandati contraria, l’azione che spetta cioè al mandatario nei confronti del mandante, sia riconosciuta nella sola ipotesi di delegazione; al contrario l’ espromittente, per poter essere indennizzato. dal debitore espromesso, dovrĂ  sobbarcarsi l’onere di dimostrare che la sua attivitĂ  è stata vantaggiosa per il debitore stesso. In caso di espromissione pertanto si potrĂ  esperire l’ actio negotiorum gesto rum contraria o l’azione di arricchimento.

Secondo CICALA la communis opinio deriva dalla fuorviante convinzione, ben radicata, secondo cui è l’iniziativa del debitore a caratterizzare la delegazione piuttosto che l’espromissione. Se invece, si ritiene che il mandato possa sussistere alla base di entrambi gli istituti, sarĂ  proprio sulla base della presenza o meno del mandato che si dovrĂ  riconoscere l’actio mandati contraria anche all’espromittente

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