L’art. 564 c.c. espressamente dispone che:  “Il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”.

 Pertanto, l’accettazione con beneficio d’inventario può essere richiesta dal legittimario che sia, contestualmente, erede del de cuius.

 Il legittimario totalmente pretermesso, infatti, non essendo erede, non ha il potere di accettare l’eredità.

Il pretermesso non risulta chiamato alla successione per il solo fatto della morte del “de cuius”, posto che l’acquisto dei diritti si verifica solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito erede.

 Per tal motivo la condizione della preventiva accettazione dell’eredità beneficiata vale elusivamente:

– per il legittimario che abbia la qualità di delato (erede)

– la qualità di erede si acquisita per disposizione testamentaria o delazione “ab intestato”(legittima), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.

 Di recente, la Suprema Corte, oltre a ribadire tale concetto, ha ulteriormente aggiunto che:

 “La condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – richiesta ex art. 564 c.c. per proporre l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati – non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall’eredità, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal ” de cuius ” a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio l’azione di riduzione ”.

 L’accettazione beneficiata, inoltre, risulta necessaria sol qualora il legittimario intenda esperire la propria azione nei confronti di soggetti che non sono, contestualmente, suoi coeredi.

 Altra dottrina ritiene che il fine dell’accettazione con obbligo dell’inventario vada individuata nel tempestivo ed oggettivo accertamento della consistenza dell’asse ereditario per evitare abusi verso soggetti terzi privi di tale controllo sui beni ereditari.

 Di recente, si è sottolineato che la finalità della Accettazione beneficiata vada individuata:

– nella esigenza di evitare la confusione tra i patrimoni del “de cuius” ed erede per consentire al donatario e al legatario di verificare l’effettività della lesione della riserva,

– e nella circostanza di evitare il contrasto fra la responsabilità illimitata dell’erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l’azione di riduzione della liberalità.

 Altra questione, esaminata da dottrina e giurisprudenza, è relativa alla conseguenze derivanti dalla mancata accettazione, ovvero, dalla mancata redazione dell’inventario nei termini di legge.

 Di recente, in giurisprudenza, si è evidenziato come la norma ex art. 484 c.c. delinei una fattispecie a formazione progressiva, in cui accettazione e redazione di inventario sono elementi costitutivi della fattispecie. Infatti, pur possedendo la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario una propria immediata efficacia, per il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò nella universalità dei beni del defunto, ivi compresi i debiti dello stesso, il mancato tempestivo esercizio dell’inventario, comporta, ai sensi degli artt.485, 487, 488 cc, che l’erede accettante venga considerato erede puro e semplice, non per perdita del beneficio ma per non averlo mai conseguito.

Si afferma, pertanto: “Poiché l’omessa redazione dell’inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza, ne consegue che, all’erede, che agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l’esperimento dell’azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto ex art. 564 1c ultima parte, cioè l’accettazione con beneficio d’inventario”.

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