La giurisdizione del giudice amministrativo è definita da limiti esterni, rispetto alla pubblica amministrazione, e interni, che consentono di tracciare la linea distintiva nei confronti della giurisdizione del giudice ordinario.
Il termine giurisdizione è però impiegato anche secondo un’altra accezione, per indicare, nell’ambito della giurisdizione del G.A., i tipi di potere di cui questi dispone, come si evince dallo stesso c.p.a.
L’art. 7 co. 4 chiarisce che “sono devolute alla giurisdizione iniziativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
Il co. 3, invece, dispone che la giurisdizione iniziativa si articola in:
- giurisdizione generale di legittimità: il giudice amministrativo giudica, in via generale, e quindi senza necessità di una esplicita norma di legge, delle controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle PA, comprese quelle relative al risarcimento del danno per la lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pur essendo prodotte in via autonoma. Caratteristiche di tale giurisdizione sono quindi la generalità e il fatto che la causa petendi sia l’interesse legittimo. Il giudice esercita i poteri istruttori definiti dal codice e quelli decisori che vanno dall’annullamento dell’atto alla condanna al risarcimento del danno.
- giurisdizione esclusiva: il giudice amministrativo conosce, in determinate materie, anche di diritti soggettivi, pure ai fini risarcitori. In tal caso vi è una deroga al criterio di riparto basato sulla natura della situazione giuridica lesa.
- giurisdizione esteso al merito: ipotesi in cui il limite esterno viene superato quando il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione.
I tre ambiti di giurisdizione individuati non risultano perfettamente comparabili, in quanto non sono omogenei:
– la giurisdizione esclusiva e quella di merito sono eccezionali, perché sussistono solo nei casi previsti dalla legge;
– sotto il profilo delle azioni proponibili e dei poteri decisori, la distinzione tra processo di annullamento, di accertamento e di condanna non corrisponde agli ambiti citati; nella giurisdizione di merito rientra anche il giudizio di esecuzione delle sentenze passate in giudicato;
– la giurisdizione esclusiva e quella di legittimità si caratterizzano per il tipo di situazioni giuridiche alle quali offrono tutela
– la giurisdizione di merito e individuate in ragione dei diversi poteri congnitori e decisori del giudice.
– la giurisdizione di merito riguarda casi in cui sono coinvolti diritti soggettivi e altri che implicano interessi legittimi, sicché costituisce un tertium genus rispetto alla giurisdizione esclusiva e a quella di legittimità.
Questa articolazione restituisce il quadro della tutela del cittadino nei confronti della PA assicurata dal giudice amministrativo. Naturalmente, per PA si intendono anche i soggetti a essere equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6.